Sovranità

Sovranità

Indica la potestà d’imperio originaria, suprema e incondizionata che, insieme al popolo e al territorio, rappresenta uno degli elementi costitutivi dello Stato, anzi il più caratteristico in quanto solo le organizzazioni di tipo statuale sono dotate di sovranità.
Di sovranità dello Stato si parla in due sensi:
— con riferimento all’ordinamento dello Stato, significa originarietà dell’ordinamento;
— con riferimento alla persona giuridica, la sovranità, invece, significa potestà di governo assoluto. Essa cioè connota l’indipendenza della persona Stato rispetto ad altri soggetti o persone giuridiche, sia di diritto interno che di diritto internazionale.
In riferimento a ciò, se ne distinguono due aspetti:
— sovranità esterna: (cd. internazionale), riguarda i rapporti dello Stato con gli altri Stati o organizzazioni internazionali (v.) e si sostanzia nell’effettiva e concreta autonomia che ciascuno Stato, in virtù della sua originarietà, possiede;
— sovranità interna: attiene ai rapporti dello Stato con i cittadini e quanti risiedono sul suo territorio, e si manifesta nel potere d’imperio di cui lo Stato è titolare, connotandosi nella supremazia nei confronti di ogni altro soggetto o organizzazione che opera sul territorio statale.