Sovranazionalità

Sovranazionalità

Il concetto di sovranazionalità si applica alle unioni di Stati e alle organizzazioni internazionali (v.), nella misura in cui queste non eliminano la soggettività internazionale dei soggetti membri, ma ne limitano le competenze in alcune materie sia sul piano dell’ordinamento giuridico interno, sia su quello internazionale.
Il trasferimento di competenze dagli Stati membri alle istituzioni dell’organismo sovranazionale avviene nel momento in cui, al termine di una negoziazione, i Parlamenti nazionali (v.) ratificano (v. Ratifica) i trattati istitutivi.
L’esempio più evidente di organizzazione sovranazionale (v.) si riscontra nelle Comunità europee.
La prima Comunità ad avere carattere sovranazionale è stata la CECA, dotata di poteri e organi propri, i cui Stati aderenti hanno abdicato alla sovranità (v.) nazionale nel settore della produzione carbo-siderurgica, conservando inalterate le prerogative proprie in altri settori.
Ma è la Comunità europea a rappresentare il modello più evoluto di integrazione economica e politica e, quindi, di ordinamento sovranazionale: gli Stati membri, infatti, hanno attribuito alle istituzioni comunitarie il potere di adottare decisioni che hanno efficacia immediata negli ordinamenti interni (v. Regolamenti; Decisioni), riconoscendo la diretta applicabilità del diritto comunitario (v.) e conferendo completa autonomia ad alcuni organi decisionali.