SO

SO [Spese Obbligatorie] art. 272 Trattato CE; artt. 30 e 31 Accordo interistituzionale 6 maggio 1999

Sono le spese, individuate dal Consiglio, che devono essere iscritte nel bilancio comunitario (v.) per consentire alla Comunità di far fronte ai suoi impegni derivanti dai trattati istitutivi o da atti adottati in forza dei medesimi.
Le spese obbligatorie rappresentano circa il 70% delle uscite della Comunità e la maggior parte di esse riguardano la politica agricola (v. PAC) e sono utilizzate per finanziare gli interventi del Fondo europeo di orientamento e garanzia (v. FEOGA).
A differenza di quanto avviene per le spese non obbligatorie (v. SNO), per questa categoria di spese il Parlamento, deliberando a maggioranza assoluta dei voti espressi, può solo proporre al Consiglio modifiche al progetto di bilancio.
Su queste proposte il Consiglio si deve pronunciare entro quindici giorni e la sua decisione è, in ogni caso, definitiva.
Qualora il Consiglio non decida entro tale termine, il suo silenzio è inteso come rigetto della proposta, se quest’ultima comportava un aumento delle spese globali di una istituzione; in caso contrario il rigetto deve essere espresso altrimenti il silenzio dell’istituzione è considerato quale accettazione della proposta (silenzio-assenso).