SNO
SNO [Spese Non Obbligatorie] art. 272 Trattato CE; artt. 12 e 32 Accordo interistituzionale 6 maggio 1999
Sono le spese da iscrivere nel bilancio comunitario (v.) diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti normativi previsti da quest’ultimo: esse sono individuate per esclusione dal Consiglio, dopo aver determinato quelle obbligatorie (v. SO).
Rientrano in questa categoria le uscite della Comunità volte a finanziare i fondi europei diversi dal FEOGA (v.), quali ad esempio il Fondo sociale europeo (v. FSE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (v. FESR), il programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (v.). Le spese non obbligatorie rappresentano circa il 30-35% delle uscite della Comunità.
Poiché le spese non obbligatorie non sono individuate a priori, e per evitare che possano essere ricondotte in questa categoria un numero di spese tale da far crescere le uscite della Comunità in modo sproporzionato rispetto alle entrate, il Trattato CE ha stabilito (all’art. 272) un tetto a tali spese, noto come tasso massimo di aumento.
Quest’ultimo è stabilito annualmente dalla Commissione sulla base delle variazioni del volume del prodotto nazionale lordo della Comunità, del costo della vita e della variazione media dei bilanci degli Stati membri. Successivamente, ma sempre entro il 1° maggio, il tasso massimo di aumento deve essere comunicato alle istituzioni che sono obbligate a rispettarlo.
Qualora dal progetto di bilancio del Consiglio risulta che quest’ultimo utilizza un tasso di aumento delle spese non obbligatorie superiore alla metà del tasso massimo di aumento, il Parlamento dispone comunque di un margine di manovra pari alla metà del tasso massimo di aumento. Questa disposizione tutela il potere del Parlamento che, altrimenti, non avrebbe possibilità di finanziare le spese non obbligatorie da esso individuate.
Secondo questa procedura, quindi, il tasso massimo di aumento delle spese non obbligatorie potrebbe essere superato. Supponiamo, per esempio, che il tasso massimo di aumento stabilito dalla Commissione sia del 10% e che il Consiglio stabilisca nel progetto di bilancio un aumento delle spese non obbligatorie del 7%; in questo caso il Parlamento può comunque aumentare le proprie spese non obbligatorie del 5%. Così facendo, però, il tasso di aumento sarebbe del 12%, superando il tasso massimo stabilito al 10%.
In questo caso per modificare il tasso di aumento annuo delle spese non obbligatorie è necessario un accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e il Parlamento, che delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e i tre quinti dei suffragi espressi.
Sono le spese da iscrivere nel bilancio comunitario (v.) diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti normativi previsti da quest’ultimo: esse sono individuate per esclusione dal Consiglio, dopo aver determinato quelle obbligatorie (v. SO).
Rientrano in questa categoria le uscite della Comunità volte a finanziare i fondi europei diversi dal FEOGA (v.), quali ad esempio il Fondo sociale europeo (v. FSE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (v. FESR), il programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (v.). Le spese non obbligatorie rappresentano circa il 30-35% delle uscite della Comunità.
Poiché le spese non obbligatorie non sono individuate a priori, e per evitare che possano essere ricondotte in questa categoria un numero di spese tale da far crescere le uscite della Comunità in modo sproporzionato rispetto alle entrate, il Trattato CE ha stabilito (all’art. 272) un tetto a tali spese, noto come tasso massimo di aumento.
Quest’ultimo è stabilito annualmente dalla Commissione sulla base delle variazioni del volume del prodotto nazionale lordo della Comunità, del costo della vita e della variazione media dei bilanci degli Stati membri. Successivamente, ma sempre entro il 1° maggio, il tasso massimo di aumento deve essere comunicato alle istituzioni che sono obbligate a rispettarlo.
Qualora dal progetto di bilancio del Consiglio risulta che quest’ultimo utilizza un tasso di aumento delle spese non obbligatorie superiore alla metà del tasso massimo di aumento, il Parlamento dispone comunque di un margine di manovra pari alla metà del tasso massimo di aumento. Questa disposizione tutela il potere del Parlamento che, altrimenti, non avrebbe possibilità di finanziare le spese non obbligatorie da esso individuate.
Secondo questa procedura, quindi, il tasso massimo di aumento delle spese non obbligatorie potrebbe essere superato. Supponiamo, per esempio, che il tasso massimo di aumento stabilito dalla Commissione sia del 10% e che il Consiglio stabilisca nel progetto di bilancio un aumento delle spese non obbligatorie del 7%; in questo caso il Parlamento può comunque aumentare le proprie spese non obbligatorie del 5%. Così facendo, però, il tasso di aumento sarebbe del 12%, superando il tasso massimo stabilito al 10%.
In questo caso per modificare il tasso di aumento annuo delle spese non obbligatorie è necessario un accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e il Parlamento, che delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e i tre quinti dei suffragi espressi.