Sistema agrimonetario

Sistema agrimonetario Regolamento CE 15 dicembre 1998, n. 2799

Il settore agricolo è caratterizzato da interventi comunitari volti al sostegno dei prezzi agricoli.
In origine i prezzi non erano espressi in termini di valuta nazionale, ma in termini di unità di conto comunitarie con un contenuto aureo pari a quello del dollaro statunitense. Principio di base della politica agricola comune (v. PAC) era quello che i tassi di cambio (v.) delle singole valute comunitarie sarebbero rimasti immutati sia nei confronti del dollaro sia tra di essi.
A seguito dell’abbandono, da parte americana, della convertibilità del dollaro in oro, che segnò però la fine del regime dei cambi fissi (v.) si passò nel 1970, all’istituzione degli importi compensativi monetari (v. ICM).
Nel 1984, a seguito delle svalutazioni di franco e lira e della stabilità di marco e fiorino che avevano portato ad un’eccessiva differenziazione dei prezzi agricoli, si decise di riformare il funzionamento degli ICM. Il nuovo sistema, noto come “metodo dell’ECU verde (v.)” o dello “switch over” prevedeva che i prezzi agricoli fossero fissati in “ECU verdi”.
Il regolamento del Consiglio n. 2799 del 15 dicembre 1998 ha previsto l’abolizione, a partire dal 1° gennaio 1999, del sistema agrimonetario basato sul metodo ECU verde; questa disposizione si è resa necessaria dal momento che, con l’introduzione dell’euro (v.) e quindi con la fissazione dei tassi di cambio irreversibili, sono venute meno le fluttuazioni monetarie che giustificavano il continuo adeguamento dei prezzi agricoli.
In particolare il “tasso verde” di conversione è stato abolito e sostituito dal tasso di cambio ufficiale: per gli Stati membri appartenenti all’>area dell’euro (v.) i prezzi agricoli e gli aiuti sono riscossi e concessi in euro; per tutti gli altri Stati sono utilizzati i tassi di cambio ufficiali. Per questi ultimi Stati però non viene soppresso il “fatto generatore”, ossia l’evento che comporta la necessità di un aiuto comunitario: se è intervenuto anteriormente al 1° gennaio 1999, viene utilizzato il tasso verde di conversione in valuta nazionale; se è intervenuto dopo l’entrata in vigore dell’euro, allora viene utilizzato il tasso di conversione rilevato il giorno in cui è avvenuto il fatto generatore (e non quello in cui viene elargita la sovvenzione).
Le disposizioni comunitarie, inoltre, disciplinano le modalità e l’ampiezza delle compensazioni (v.) per la riduzione degli aiuti diretti, indiretti e dei prezzi a seguito della scomparsa del tasso verde. Le compensazioni, il cui livello è decrescente dal 1999 al 2001, sono calcolate con un metodo omogeneo per tutti gli Stati, siano essi appartenenti o meno all’area dell’euro; in particolare:
— gli aiuti diretti vengono finanziati, per tutto il 1999, interamente dall’Unione europea e solo successivamente il FEOGA (v.) versa il 50% dell’importo;
— per i >prezzi d’intervento (v.) e gli aiuti indiretti, la quota della compensazioni a carico dello Stato membro è facoltativa e il FEOGA versa un importo di pari entità a quello versato dagli Stati.