SIRENE
SIRENE [Supplementary Information Requested at the National Entries - Informazioni Supplementari Richieste all’Entrata Nazionale] art. 108 Convenzione di applicazione Schengen 19 giugno 1990
Ufficio operativo collocato presso la sezione nazionale del SIS (v.) che ha il compito di trasmettere in tempi brevissimi informazioni supplementari all’agente di polizia o di dogana dello Stato Schengen; tali informazioni riguardano le persone e gli oggetti segnalati dallo stesso SIS, garantendo un’efficace azione di polizia.
Tale ufficio, la cui base giuridica trova fondamento nell’art. 108 della Convenzione di Schengen (v.), viene designato da ciascun Stato contraente; può mettersi in contatto con gli uffici SIRENE degli altri Stati contraenti al fine di scambiarsi le informazioni (ad eccezione di quelle relative ai richiedenti asilo) più importanti.
Esiste un manuale comune per gli operatori di SIRENE, redatto dagli Stati contraenti con dichiarazione del 14 dicembre 1993, che definisce i principi generali di organizzazione degli uffici e le procedure da osservare, uguali per tutti gli Stati Schengen.
Ufficio operativo collocato presso la sezione nazionale del SIS (v.) che ha il compito di trasmettere in tempi brevissimi informazioni supplementari all’agente di polizia o di dogana dello Stato Schengen; tali informazioni riguardano le persone e gli oggetti segnalati dallo stesso SIS, garantendo un’efficace azione di polizia.
Tale ufficio, la cui base giuridica trova fondamento nell’art. 108 della Convenzione di Schengen (v.), viene designato da ciascun Stato contraente; può mettersi in contatto con gli uffici SIRENE degli altri Stati contraenti al fine di scambiarsi le informazioni (ad eccezione di quelle relative ai richiedenti asilo) più importanti.
Esiste un manuale comune per gli operatori di SIRENE, redatto dagli Stati contraenti con dichiarazione del 14 dicembre 1993, che definisce i principi generali di organizzazione degli uffici e le procedure da osservare, uguali per tutti gli Stati Schengen.