Simmenthal
Simmenthal Sentenza 9 marzo 1978, causa C 106/77
Sentenza con la quale la Corte di Giustizia ha affermato la preminenza delle norme comunitarie su quelle nazioni (v. Principio del primato del diritto comunitario).
L’intervento della Corte di Giustizia era stato richiesto dal Pretore di Susa il quale domandava se i giudici nazionali, nel garantire ai cittadini i diritti attribuiti loro dal diritto comunitario (v.), dovessero disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti con quelle comunitarie.
La Corte di Giustizia, contestando l’orientamento seguito dalla Corte Costituzionale italiana, sottolineava la necessità di un controllo diffuso nel quale spettasse a ciascun giudice nazionale, in sede di applicazione delle norme comunitarie, garantire la piena efficacia delle stesse, disapplicando la norma interna contrastante senza la necessità di sollecitare l’intervento caducatorio della Consulta.
In base a tale sentenza “il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto comunitario, ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere od attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale”.
Sentenza con la quale la Corte di Giustizia ha affermato la preminenza delle norme comunitarie su quelle nazioni (v. Principio del primato del diritto comunitario).
L’intervento della Corte di Giustizia era stato richiesto dal Pretore di Susa il quale domandava se i giudici nazionali, nel garantire ai cittadini i diritti attribuiti loro dal diritto comunitario (v.), dovessero disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti con quelle comunitarie.
La Corte di Giustizia, contestando l’orientamento seguito dalla Corte Costituzionale italiana, sottolineava la necessità di un controllo diffuso nel quale spettasse a ciascun giudice nazionale, in sede di applicazione delle norme comunitarie, garantire la piena efficacia delle stesse, disapplicando la norma interna contrastante senza la necessità di sollecitare l’intervento caducatorio della Consulta.
In base a tale sentenza “il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto comunitario, ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere od attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale”.