Sicurezza sociale
Sicurezza sociale art. 42 Trattato CE
Complesso degli interventi e programmi pubblici che tendono a garantire a tutti i cittadini (lavoratori e non) i mezzi per un’esistenza libera e dignitosa e a tutelare la salute di tutti per il benessere individuale e collettivo. Si tratta di cure mediche, indennità per malattia, sussidi di disoccupazione, assegni familiari e prestazioni pensionistiche.
Nell’ambito del diritto comunitario (v.) il sistema di sicurezza sociale è previsto all’art. 42 del Trattato CE. Ai sensi di tale norma l’Unione europea adotta tutte le misure necessarie allo scopo di facilitare la libera circolazione delle persone (v.), mettendo in atto un sistema che comporti la possibilità per i lavoratori migranti ed ai loro aventi diritto di ottenere il pagamento delle prestazioni sociali in qualunque Stato membro, nonché di ottenere il cumulo dei periodi assicurativi maturati nei diversi Stati membri dove essi hanno svolto attività lavorativa.
La ratio dell’esistenza della norma comunitaria risiede nel fatto che le differenze dei vari regimi legislativi in materia di sicurezza sociale producono degli effetti negativi alla realizzazione del buon funzionamento del mercato unico (v.), costituendo un ostacolo non solo alla libera circolazione delle persone, ma anche alla libertà di stabilimento (v.), alla libera prestazione dei servizi (v.) ed alla libera circolazione delle prestazioni sociali (v.).
L’art. 42, di conseguenza, data la difficoltà di eliminare le incompatibilità dei regimi fra i diversi paesi, disciplina la materia proponendo un metodo che non prescrive l’armonizzazione delle legislazioni nazionali, ma un coordinamento dei diversi sistemi di sicurezza sociale volto alla liberalizzazione del mercato del lavoro.
Complesso degli interventi e programmi pubblici che tendono a garantire a tutti i cittadini (lavoratori e non) i mezzi per un’esistenza libera e dignitosa e a tutelare la salute di tutti per il benessere individuale e collettivo. Si tratta di cure mediche, indennità per malattia, sussidi di disoccupazione, assegni familiari e prestazioni pensionistiche.
Nell’ambito del diritto comunitario (v.) il sistema di sicurezza sociale è previsto all’art. 42 del Trattato CE. Ai sensi di tale norma l’Unione europea adotta tutte le misure necessarie allo scopo di facilitare la libera circolazione delle persone (v.), mettendo in atto un sistema che comporti la possibilità per i lavoratori migranti ed ai loro aventi diritto di ottenere il pagamento delle prestazioni sociali in qualunque Stato membro, nonché di ottenere il cumulo dei periodi assicurativi maturati nei diversi Stati membri dove essi hanno svolto attività lavorativa.
La ratio dell’esistenza della norma comunitaria risiede nel fatto che le differenze dei vari regimi legislativi in materia di sicurezza sociale producono degli effetti negativi alla realizzazione del buon funzionamento del mercato unico (v.), costituendo un ostacolo non solo alla libera circolazione delle persone, ma anche alla libertà di stabilimento (v.), alla libera prestazione dei servizi (v.) ed alla libera circolazione delle prestazioni sociali (v.).
L’art. 42, di conseguenza, data la difficoltà di eliminare le incompatibilità dei regimi fra i diversi paesi, disciplina la materia proponendo un metodo che non prescrive l’armonizzazione delle legislazioni nazionali, ma un coordinamento dei diversi sistemi di sicurezza sociale volto alla liberalizzazione del mercato del lavoro.