Servizio pubblico

Servizio pubblico

Prestazione di interesse collettivo erogata dagli enti pubblici o da operatori privati.
Con il termine servizio pubblico, oggetto di un’interpretazione ambivalente, si può fare riferimento o all’ente che provvede all’erogazione del servizio o alla funzione di interesse generale, inteso come interesse della collettività, che ad esso viene assegnata.
Gli obblighi (soprattutto di trasparenza nella gestione e nel finanziamento) attribuiti dalla pubblica autorità all’ente erogatore del servizio hanno lo scopo di promuovere e rendere più agevole l’adempimento della funzione di interesse generale a garanzia della tutela del cittadino. Tali obblighi possono essere ottemperati sia a livello nazionale sia a livello regionale e in diversi settori.
Il Trattato CE nella materia in esame fa riferimento, ai sensi dell’art. 86, solamente ai servizi di interesse economico generale prendendo in considerazione quelle imprese incaricate della gestione di servizi nel settore delle reti di trasporto (v. Politica dei trasporti) dell’energia (v. Politica energetica), e delle comunicazioni.
Esse sono sottoposte alle regole di concorrenza (v. Politica della concorrenza), salvo nel caso in cui dette regole ostacolano gli specifici obblighi di servizio pubblico che sono dettati da un criterio di interesse generale.