Servizio di interesse economico generale

Servizio di interesse economico generale artt. 16 e 86 Trattato CE

Attività economica volta ad adempiere ad obblighi di servizio pubblico (v.) in funzione di un criterio di interesse generale
L’espressione è utilizzata dall’art. 86 del Trattato CE, paragrafo 2, relativamente al settore della concorrenza (v. Politica della concorrenza). La norma stabilisce che le imprese incaricate della gestione di un interesse economico generale sono soggette alle norme del Trattato CE, e, in particolare, alle regole sulla concorrenza, ma solo nella misura in cui queste ultime non ostacolino la missione loro affidata.
Questa missione si traduce nel perseguimento, da parte delle imprese cui gli Stati riconoscono dei diritti speciali od esclusivi o diritti di proprietà pubblica, di una finalità di interesse economico generale. In questo modo l’art. 86, in deroga ai principi del trattato, introduce un concetto di diritto nazionale. Tuttavia esso specifica che lo sviluppo degli scambi non deve comunque compromettere gli interessi della Comunità, e cioè i valori della concorrenza e della libertà economica garantiti dal trattato.
Nella nozione di servizi, di cui all’art. 86, rientrerebbero le sole attività economiche. Quelle “a carattere non economico” potevano essere prese in considerazione, secondo quanto stabilito nella comunicazione della Commissione dell’11 settembre 1996, se la norma comunitaria avesse utilizzato il termine più esteso di “servizi di interesse generale”.
L’importanza dei servizi di interesse economico generale viene riconosciuta anche dal Trattato di Amsterdam che, nel nuovo articolo 16, ha sottolineato invece il ruolo significativo che essi ricoprono nell’ambito dei valori comuni dell’Unione e nella promozione della coesione sociale (v. Politica di coesione economica e sociale) e territoriale.
La Comunità e gli Stati membri, a tale scopo, provvedono, in base alle rispettive competenze e in virtù delle norme del trattato, affinché tali servizi funzionino sulla base di principi e condizioni che consentono di assolvere i loro compiti.
Il problema concerne soprattutto quest’ultima parte, non essendo chiaro se la Comunità abbia qui il potere emanare disposizioni al fine di promuovere lo sviluppo di tali servizi oppure se l’azione comunitaria sia preclusa proprio allo scopo di salvaguardare il loro funzionamento.
La Dichiarazione interpretativa n.13, nell’atto finale del Trattato di Amsterdam, di certo non aiuta a risolvere il problema. Essa si limita a sottolineare la necessità di attuare le disposizioni dell’art. 16 nel rispetto della giurisprudenza della Corte di Giustizia per quanto concerne i principi della parità di trattamento, della qualità e continuità dei servizi.