Servizi finanziari
Servizi finanziari art. 51 Trattato CE
Operazioni e forme di assistenza offerte da banche o da istituzioni finanziarie non bancarie che costituiscono servizio aggiuntivo rispetto al prodotto dell’attività di gestione.
Nell’ambito del diritto comunitario ai servizi finanziari si applicano le disposizioni previste dal trattato CE per la libera prestazione dei servizi (v.) e per la libera circolazione dei capitali (v.); ciò è dovuto al fatto che i servizi finanziari sono strettamente vincolati a movimenti di denaro da uno Stato all’altro.
Al fine di armonizzare le legislazioni nazionali in questo settore, sono state emanate numerose direttive (v.):
— sulle società quotate in Borsa. La prima direttiva (80/390, successivamente modificata) prevede il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione dei prospetti per la quotazione alle borse valori. In seguito è stata emanata la direttiva 88/627 che impone a coloro che detengono una certa quota del capitale azionario di una società di rendere tale circostanza di pubblico dominio;
— sui fondi comuni d’investimento (85/611 parzialmente modificata dalla 88/220) con la quale si autorizzano i fondi operanti in uno Stato ad estendere la loro attività anche in altri paesi, senza dover chiedere una nuova autorizzazione;
— sull’insider trading (89/852) che vieta la speculazione effettuata da chi (amministratore o funzionario di una società) è in possesso di informazioni riservate e gode pertanto di un illecito vantaggio rispetto agli altri investitori di borsa;
— sui servizi di investimento (93/22), la cd. Eurosim. Con questa direttiva è prevista la possibilità per gli intermediari di borsa (in Italia le SIM) di operare anche in altri Stati, nel rispetto del principio dell’home country control (v.), sia attraverso la libera prestazione di servizi che mediante l'insediamento di succursali;
— sui sistemi d’indennizzo degli investitori (97/9) con la quale gli Stati membri sono tenuti ad istituire uno o più sistemi di indennizzo degli investitori ai quali devono partecipare tutte le imprese che, in ogni Stato, sono autorizzate a svolgere operazioni di investimento.
Per migliorare il mercato unico (v.) dei servizi finanziari, la Commissione ha adottato, il 28 ottobre 1998, una Comunicazione su Servizi finanziari: elaborazione di un quadro d’azione.
Il documento afferma la necessità di adottare procedimenti legislativi più rapidi e razionali: gli Stati membri devono provvedere, a riguardo, all’emanazione di comunicazioni interpretative delle norme in vigore e alla sollecitazione delle autorità di vigilanza ad una più stretta collaborazione.
Operazioni e forme di assistenza offerte da banche o da istituzioni finanziarie non bancarie che costituiscono servizio aggiuntivo rispetto al prodotto dell’attività di gestione.
Nell’ambito del diritto comunitario ai servizi finanziari si applicano le disposizioni previste dal trattato CE per la libera prestazione dei servizi (v.) e per la libera circolazione dei capitali (v.); ciò è dovuto al fatto che i servizi finanziari sono strettamente vincolati a movimenti di denaro da uno Stato all’altro.
Al fine di armonizzare le legislazioni nazionali in questo settore, sono state emanate numerose direttive (v.):
— sulle società quotate in Borsa. La prima direttiva (80/390, successivamente modificata) prevede il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione dei prospetti per la quotazione alle borse valori. In seguito è stata emanata la direttiva 88/627 che impone a coloro che detengono una certa quota del capitale azionario di una società di rendere tale circostanza di pubblico dominio;
— sui fondi comuni d’investimento (85/611 parzialmente modificata dalla 88/220) con la quale si autorizzano i fondi operanti in uno Stato ad estendere la loro attività anche in altri paesi, senza dover chiedere una nuova autorizzazione;
— sull’insider trading (89/852) che vieta la speculazione effettuata da chi (amministratore o funzionario di una società) è in possesso di informazioni riservate e gode pertanto di un illecito vantaggio rispetto agli altri investitori di borsa;
— sui servizi di investimento (93/22), la cd. Eurosim. Con questa direttiva è prevista la possibilità per gli intermediari di borsa (in Italia le SIM) di operare anche in altri Stati, nel rispetto del principio dell’home country control (v.), sia attraverso la libera prestazione di servizi che mediante l'insediamento di succursali;
— sui sistemi d’indennizzo degli investitori (97/9) con la quale gli Stati membri sono tenuti ad istituire uno o più sistemi di indennizzo degli investitori ai quali devono partecipare tutte le imprese che, in ogni Stato, sono autorizzate a svolgere operazioni di investimento.
Per migliorare il mercato unico (v.) dei servizi finanziari, la Commissione ha adottato, il 28 ottobre 1998, una Comunicazione su Servizi finanziari: elaborazione di un quadro d’azione.
Il documento afferma la necessità di adottare procedimenti legislativi più rapidi e razionali: gli Stati membri devono provvedere, a riguardo, all’emanazione di comunicazioni interpretative delle norme in vigore e alla sollecitazione delle autorità di vigilanza ad una più stretta collaborazione.