Sentenza

Sentenza artt. 228, 256 Trattato CE; artt. 63-68, 94, 102 Regolamento di procedura della Corte di Giustizia

Provvedimento con il quale il giudice assolve alla sua funzione giurisdizionale decisoria.
Nell’ambito del diritto comunitario (v.), la sentenza è la decisione ufficiale e autentica della Corte di Giustizia con riferimento al caso sottoposto alla sua giurisdizione. In pratica corrisponde alla sentenza finale con cui la Corte determina i diritti e gli obblighi delle parti convenute in giudizio.
Le sentenze, firmate dal Presidente e dal Cancelliere, devono essere motivate e lette in pubblica udienza. Esse sono definitive e soggette a revisione (v. Revisione della sentenza) soltanto in casi eccezionali. Le sentenze emesse dal Tribunale di primo grado possono essere impugnate, ex articolo 225 del Trattato CE, entro due mesi dalle parti principali e quelle intervenute, dagli Stati membri e dalle istituzioni comunitarie. I motivi dell’impugnazione sono limitati alle questioni di diritto, vale a dire, l’incompetenza del Tribunale, i vizi di procedura rilevanti, la violazione del diritto comunitario. È perciò corretto affermare che la Corte di Giustizia è chiamata a pronunciarsi sulle sentenze impugnate come giudice della cassazione, più che come giudice dell’appello, eliminando gli errori di diritto che possono pregiudicare l’uniforme applicazione del diritto comunitario. Accogliendo l’impugnazione, la Corte annulla la pronuncia del Tribunale e deciderà della controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta. In caso contrario, la Corte potrà rimandare la causa al Tribunale, che sarà, ovviamente, vincolato alla sua decisione. Le sentenze hanno efficacia vincolante per le parti in causa e forza esecutiva all’interno degli Stati membri, alle condizioni fissate dall’art. 256 per le decisioni comportanti obblighi pecuniari a carico di privati.
L’art. 228 contempla la possibilità che la Corte di Giustizia, una volta riconosciuto l’inadempimento di uno Stato membro agli obblighi derivanti da una sua sentenza, commini direttamente il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità allo stesso (v. Sanzioni comunitarie).
Per ciò che riguarda l’efficacia delle sentenze della Corte di Giustizia, va detto che esse sono, generalmente, dotate di efficacia ex tunc, estendendosi così anche ai rapporti sorti in epoca precedente alla sentenza stessa, purché non esauriti. Tuttavia, in base all’articolo 231 del Trattato CE, la sentenza che chiude un ricorso per annullamento (v.) può avere efficacia ex nunc. La giurisprudenza della Corte ha, poi, esteso, la facoltà riconosciuta dall’articolo 231 anche alle sentenze emesse a seguito di un ricorso pregiudiziale, anche se, è bene chiarirlo, questa resta un’ipotesi eccezionale.
L’originale della sentenza è redatto nella lingua processuale propria dello Stato o degli Stati implicati nella controversia.
Le sentenze e le ordinanze sono pubblicate in una Raccolta periodica edita dalla Corte stessa, che viene tradotta in tutte lingue ufficiali della Comunità.