Semplificazione e codificazione dei trattati

Semplificazione e codificazione dei trattati art. 12 Trattato di Amsterdam

I Trattati istitutivi delle Comunità europee hanno subito nel corso degli anni innumerevoli modifiche, sia dai vari trattati approvati successivamente (Trattato sulla fusione degli esecutivi, Atto unico europeo, Trattato di Maastricht, Trattato di Amsterdam) che dai diversi atti di adesione (v.). Molte delle disposizioni approvate negli anni ’50, inoltre, risultavano del tutto superate, come ad esempio quelle che disciplinavano nel dettaglio le varie fasi dell’unione doganale (v.), per cui sembrava più che mai necessaria un’opera di razionalizzazione e semplificazione.
Con il Trattato di Amsterdam si è cercato di snellire e rendere più comprensibile ai cittadini il complesso mondo giuridico comunitario.
La seconda parte del citato trattato, infatti, è interamente dedicata a quest’opera di semplificazione. In particolare con gli artt. 6, 7 e 8 sono state abrogate tutte le disposizioni ormai obsolete e sono stati corretti tutti gli errori puramente formali presenti nei trattati istitutivi; con l’art. 12, invece, è stata introdotta una nuova numerazione degli articoli secondo tabelle di corrispondenza (v.) allegate al Trattato di Amsterdam, con il conseguente adattamento di tutti i riferimenti incrociati. Quest’opera di semplificazione ha portato alla stesura di una versione consolidata del Trattato di Maastricht e del Trattato istitutivo della Comunità europea. L’opera di semplificazione, però, secondo quanto disposto dalla dichiarazione n. 51 allegata al Trattato di Amsterdam, non pregiudica l’acquis communautaire (v.).
Per quanto riguarda la codificazione dei vari trattati essa consiste, secondo la definizione resa dal Servizio giuridico dell’Unione, nel riunire un atto normativo e tutte le successive modificazioni in un unico atto che abroga tutti gli atti oggetto di codificazione, senza tuttavia apportare modifiche sostanziali.
La laboriosità dell’opera e la possibilità che essa potesse riaccendere discussioni su disposizioni ormai consolidate, ha comportato il momentaneo abbandono dell’idea in favore di una dichiarazione ad hoc (la n. 42) allegata al Trattato di Amsterdam. Quest’ultima prevede che le Parti contraenti provvedano al più presto a concludere i lavori già avviati durante la Conferenza intergovernativa (v. CIG) del 1996 per elaborare un testo consolidato di tutti i trattati.