Segretario generale del Consiglio

Segretario generale del Consiglio art. 207 Trattato CE; art. 20 Regolamento interno Consiglio dell’Unione europea

È il responsabile, insieme al vicesegretario generale, del funzionamento del Segretariato generale del Consiglio (v.).
Secondo quanto stabilito dagli artt. 20 e 22 del Regolamento interno del Consiglio del 31 maggio 1999, il Segretario generale, coadiuvato dal vicesegretario, ha il compito di:
— sottoporre al Consiglio il progetto di stato di previsione delle spese di quest’ultimo, in tempo utile per il rispetto delle scadenze finanziarie della Comunità;
— gestire i crediti iscritti nella sezione relativa al Consiglio del bilancio comunitario (v.);
— esercitare le funzioni di depositario, qualora sia a lui attribuita tale funzione, di un accordo concluso tra l’Unione e uno o più Stati o organizzazioni internazionali (v.), attuativo della politica estera e sicurezza comune (v. PESC), di una convenzione adottata nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (v.), degli atti di ratifica (v.), di accettazione o di approvazione di tali accordi o convenzioni;
— rappresentare, su mandato della Presidenza, il Consiglio dinanzi alle commissioni parlamentari (v.).
Il Segretario generale è nominato dal Consiglio che delibera all’unanimità.
Il Trattato di Amsterdam ha ampliato i poteri del Segretario generale, designandolo quale Alto rappresentante per la PESC (v.).