SEE
SEE [Spazio Economico Europeo]
Area economica integrata costituitasi con il trattato siglato ad Oporto il 2 maggio 1992 tra la Comunità europea e l’EFTA (v.): in pratica è un accordo di associazione (v.) stipulato dalla Comunità sulla base dell’art. 310 del Trattato CE. Il trattato è entrato in vigore il 1° gennaio 1994 ed è stato ratificato dall’Italia con L. 28 luglio 1993, n. 300.
Lo Spazio economico europeo comprende gli Stati membri dell’Unione, l’Islanda, la Norvegia e il Liechtenstein; ad Oporto anche la Svizzera (v.) aveva aderito, ma ne è uscita a seguito dell’esito negativo del referendum popolare svoltosi nel dicembre 1992. Ciò ha comportato la necessità di apportare le dovute modifiche al trattato con un protocollo (v.) firmato il 17 marzo 1993.
Obiettivo principale del trattato istitutivo dello Spazio economico europeo è l’instaurazione di un’area di libero scambio (v.) con l’estensione delle quattro libertà (v.) dell’Unione europea a tutti gli Stati partecipanti; questi ultimi possono partecipare ai programmi di ricerca comunitari (v. Politica di ricerca e sviluppo tecnologico), alle iniziative avviate nell’ambito della >politica dell’ambiente (v.) e della politica di coesione economica e sociale (v.), partecipazione che avviene attraverso fondi gestiti dalla Banca europea degli investimenti (v. BEI). Restano, tuttavia, esclusi i settori dell’energia (v. Politica energetica), dell’agricoltura (v. PAC) nonché, essendo il SEE una forma di integrazione meramente economica, le questioni politiche o monetarie.
La struttura istituzionale dello Spazio economico europeo prevede:
— il Consiglio, composto dai rappresentanti dei governi degli Stati membri e della Commissione europea;
— la Commissione congiunta, composta dai rappresentanti degli Stati membri, della Commissione europea e degli Stati membri dell’Unione europea, è assistita da cinque sottocommissioni e da gruppi di lavoro specializzati in determinati settori (educazione, sicurezza sociale etc.);
— il Comitato consultivo, cui partecipano i membri del Comitato economico e sociale (v. CES) e del Comitato consultivo dell’EFTA.
Le istituzioni del SEE non sono dotate di personalità giuridica e devono operare in collaborazione con le istituzioni comunitarie; il controllo sull’applicazione delle norme del Trattato SEE è, infatti, operato dalla Commissione europea e dall’Autorità di sorveglianza dell’EFTA.
Area economica integrata costituitasi con il trattato siglato ad Oporto il 2 maggio 1992 tra la Comunità europea e l’EFTA (v.): in pratica è un accordo di associazione (v.) stipulato dalla Comunità sulla base dell’art. 310 del Trattato CE. Il trattato è entrato in vigore il 1° gennaio 1994 ed è stato ratificato dall’Italia con L. 28 luglio 1993, n. 300.
Lo Spazio economico europeo comprende gli Stati membri dell’Unione, l’Islanda, la Norvegia e il Liechtenstein; ad Oporto anche la Svizzera (v.) aveva aderito, ma ne è uscita a seguito dell’esito negativo del referendum popolare svoltosi nel dicembre 1992. Ciò ha comportato la necessità di apportare le dovute modifiche al trattato con un protocollo (v.) firmato il 17 marzo 1993.
Obiettivo principale del trattato istitutivo dello Spazio economico europeo è l’instaurazione di un’area di libero scambio (v.) con l’estensione delle quattro libertà (v.) dell’Unione europea a tutti gli Stati partecipanti; questi ultimi possono partecipare ai programmi di ricerca comunitari (v. Politica di ricerca e sviluppo tecnologico), alle iniziative avviate nell’ambito della >politica dell’ambiente (v.) e della politica di coesione economica e sociale (v.), partecipazione che avviene attraverso fondi gestiti dalla Banca europea degli investimenti (v. BEI). Restano, tuttavia, esclusi i settori dell’energia (v. Politica energetica), dell’agricoltura (v. PAC) nonché, essendo il SEE una forma di integrazione meramente economica, le questioni politiche o monetarie.
La struttura istituzionale dello Spazio economico europeo prevede:
— il Consiglio, composto dai rappresentanti dei governi degli Stati membri e della Commissione europea;
— la Commissione congiunta, composta dai rappresentanti degli Stati membri, della Commissione europea e degli Stati membri dell’Unione europea, è assistita da cinque sottocommissioni e da gruppi di lavoro specializzati in determinati settori (educazione, sicurezza sociale etc.);
— il Comitato consultivo, cui partecipano i membri del Comitato economico e sociale (v. CES) e del Comitato consultivo dell’EFTA.
Le istituzioni del SEE non sono dotate di personalità giuridica e devono operare in collaborazione con le istituzioni comunitarie; il controllo sull’applicazione delle norme del Trattato SEE è, infatti, operato dalla Commissione europea e dall’Autorità di sorveglianza dell’EFTA.