SEBC

SEBC [Sistema Europeo delle Banche Centrali] art. 105 Trattato CE

Sistema a struttura federale, composto dalla Banca centrale europea (v. BCE) e dalle Banche centrali nazionali (v. BCN). Più che di un organo o di un’istituzione comunitaria, perciò, si tratta di un complesso di organi (comunitari e nazionali) retto da un insieme comune di regole. Il suo obiettivo principale è il mantenimento della stabilità dei prezzi, e solo compatibilmente con tale obiettivo il SEBC sostiene le politiche economiche generali della Comunità.
I compiti fondamentali affidati al SEBC sono:
— definire e attuare la politica monetaria (v.) della Comunità;
— svolgere le operazioni sui cambi;
— detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
— promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
Il SEBC, inoltre, è chiamato a contribuire all’efficacia delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.
Lo statuto del SEBC delinea quattro fondamentali ambiti in cui si esplica l’indipendenza dell’organismo:
istituzionale, tesa a proteggere il SEBC da interferenze esterne nel perseguimento dei suoi obiettivi statutari;
personale, assicurata a tutti i membri degli organi decisionali del Sistema grazie alle norme in materia di nomina e durata del mandato;
funzionale, costituita dall’ampia gamma di strumenti messi a disposizione del SEBC;
finanziaria e contabile, poiché il bilancio consolidato del SEBC, comprendente le attività e le passività delle Banche centrali nazionali, è redatto (a fini operativi e di analisi) dal Comitato esecutivo, organo decisionale della BCE.