SAVE

SAVE [Specific Actions for Vigorous Energy Efficiency - Azioni Specifiche per la Promozione dell’Efficienza Energetica] Decisione 16 dicembre 1996, n. 96/737/CE
[internet: www.europa.eu.int/en/comm/dg17/save.htm]

Programma comunitario, adottato nell’ambito della politica energetica (v.), volto ad incrementare l’efficienza energetica della Comunità e la riduzione delle emissioni di gas nocivi.
SAVE II, che ha durata quinquennale (1996–2000), prosegue e rafforza le azioni avviate durante la prima fase del programma SAVE, terminata nel 1995.
È all’esame delle istituzioni comunitarie la proposta di includere SAVE tra i sei programmi specifici del >programma quadro nel settore dell’energia (v.), prolungandone in tal modo l’attività sino al 2002.
SAVE II prevede la realizzazione dei seguenti obiettivi generali:
— incentivare l’adozione di misure che migliorino l’efficienza energetica in tutti i campi di attività;
— promuovere investimenti pubblici e privati a favore della conservazione dell’energia;
— migliorare l’intensità energetica del consumo finale.
In virtù di questi obiettivi la Comunità finanzia, con un contributo che non supera il 50% del costo totale del progetto, attività quali:
— studi volti all’attuazione di misure comunitarie destinate a migliorare l’efficienza energetica della Comunità, siano esse di tipo legislativo che commerciale (ad es. etichettatura delle apparecchiature);
progetti pilota (v.) destinati ad aumentare gli investimenti per migliorare l’efficienza energetica e le abitudini di consumo;
— misure di collaborazione a livello nazionale, comunitario e internazionale proposte dalla Commissione e da altri organismi per la diffusione e lo scambio di informazioni ed esperienze;
— monitoraggio dei risultati nella Comunità e nei singoli Stati membri ottenuti dalle attività avviate nell’ambito del programma;
— azioni specifiche a favore della gestione dell’energia a livello regionale e urbano.
Al programma sono ammessi tutti gli organismi pubblici e privati che hanno personalità giuridica e che appartengono agli Stati membri, ai paesi dello Spazio economico europeo (v. SEE) e ai paesi dell’Europa centrale e orientale (v. PECO), questi ultimi sulla base delle disposizioni previste dagli accordi di associazione (v.).