Sanzioni comunitarie
Sanzioni comunitarie artt. 83, 104 e 228 Trattato CE
È la somma forfettaria o la penalità dovuta dallo Stato che non ha dato esecuzione ad una sentenza della Corte di giustizia per inadempimento degli obblighi derivanti dal Trattato CE (v. Ricorso per inadempimento).
L’originaria formulazione del testo del trattato, non prevedendo sanzioni pecuniarie a carico degli Stati inadempienti, stabiliva solo che questi ultimi erano tenuti a prendere provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comportava (abrogare o introdurre una norma nell’ordinamento nazionale, obbligo da parte dello Stato di modificare la legge nazionale adeguandola alle esigenze del diritto comunitario).
Con l’innovazione introdotta dal Trattato di Maastricht si è ampliato notevolmente il potere sanzionatorio della Comunità e si è stabilito un nuovo obbligo giuridico avente ad oggetto l’esecuzione della sentenza della Corte.
Qualora, infatti, la stessa Corte riconosca che lo Stato membro non si è conformato ad una sentenza da essa pronunciata può comminargli la sanzione del pagamento di una somma forfettaria o di una penalità. Spetta alla Commissione avanzare una richiesta in tal senso e precisare l’importo della sanzione.
La sanzione in esame ricorda quella contenuta nell’articolo 88 del Trattato CECA, che affidava all’Alta Autorità il potere di accertare l’inadempimento di uno Stato membro e di adottare provvedimenti sanzionatori, consistenti, se del caso, nella sospensione dell’erogazione di fondi allo Stato membro inadempiente.
La Commissione ha provveduto a dare concreta attuazione all’art. 228, secondo paragrafo, adottando la Comunicazione sull’applicazione dell’art. 228 n. 96/c 242/07 del 21 agosto 1996 e la Comunicazione sul metodo di calcolo della penalità n. 97/c 63/02 del 28 febbraio 1997, con le quali sono stati stabiliti i criteri per la determinazione della sanzione.
Il quantum della sanzione è individuato sulla base dei seguenti parametri.
Una somma forfettaria, uguale per tutti, di 500 euro al giorno per ogni giorno di ritardo, è maggiorata in base a due coefficienti moltiplicatori, adeguati alla gravità e alla durata dell’infrazione.
La somma ottenuta viene poi moltiplicata per un altro coefficiente fisso che rivela il peso specifico dello Stato membro nella Comunità, sulla base del suo PIL e del numero di voti di cui lo Stato dispone in seno al Consiglio.
Sanzioni comunitarie sono previste anche nell’ambito della politica della concorrenza (v.) e nel quadro della politica economica (v.) e della politica monetaria (v.).
Le decisioni della Commissione in applicazione delle disposizioni sulle regole di concorrenza, possono comportare obblighi pecuniari a carico dei singoli destinatari, comminando ammende o penalità di mora (art. 83 Trattato CE) in violazione dei divieti derivanti dal trattato.
Per quantificare l’ammenda si ha riguardo alla gravità della violazione, alla sua durata e ad ogni altro elemento utile. La Commissione può imporre alle imprese, in presenza di determinate condizioni, anche degli obblighi di fare.
Tali decisioni costituiscono titolo esecutivo per l’esecuzione forzata, regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato dove essa viene effettuata.
In materia di unione economica e monetaria (v. UEM), a norma dell’art. 104, par. 11, la mancata ottemperanza alle raccomandazioni, in relazione al divieto di disavanzi pubblici eccessivi (v. Procedura dei disavanzi eccessivi), comporta da parte del Consiglio la facoltà di infliggere ammende agli Stati membri.
È la somma forfettaria o la penalità dovuta dallo Stato che non ha dato esecuzione ad una sentenza della Corte di giustizia per inadempimento degli obblighi derivanti dal Trattato CE (v. Ricorso per inadempimento).
L’originaria formulazione del testo del trattato, non prevedendo sanzioni pecuniarie a carico degli Stati inadempienti, stabiliva solo che questi ultimi erano tenuti a prendere provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comportava (abrogare o introdurre una norma nell’ordinamento nazionale, obbligo da parte dello Stato di modificare la legge nazionale adeguandola alle esigenze del diritto comunitario).
Con l’innovazione introdotta dal Trattato di Maastricht si è ampliato notevolmente il potere sanzionatorio della Comunità e si è stabilito un nuovo obbligo giuridico avente ad oggetto l’esecuzione della sentenza della Corte.
Qualora, infatti, la stessa Corte riconosca che lo Stato membro non si è conformato ad una sentenza da essa pronunciata può comminargli la sanzione del pagamento di una somma forfettaria o di una penalità. Spetta alla Commissione avanzare una richiesta in tal senso e precisare l’importo della sanzione.
La sanzione in esame ricorda quella contenuta nell’articolo 88 del Trattato CECA, che affidava all’Alta Autorità il potere di accertare l’inadempimento di uno Stato membro e di adottare provvedimenti sanzionatori, consistenti, se del caso, nella sospensione dell’erogazione di fondi allo Stato membro inadempiente.
La Commissione ha provveduto a dare concreta attuazione all’art. 228, secondo paragrafo, adottando la Comunicazione sull’applicazione dell’art. 228 n. 96/c 242/07 del 21 agosto 1996 e la Comunicazione sul metodo di calcolo della penalità n. 97/c 63/02 del 28 febbraio 1997, con le quali sono stati stabiliti i criteri per la determinazione della sanzione.
Il quantum della sanzione è individuato sulla base dei seguenti parametri.
Una somma forfettaria, uguale per tutti, di 500 euro al giorno per ogni giorno di ritardo, è maggiorata in base a due coefficienti moltiplicatori, adeguati alla gravità e alla durata dell’infrazione.
La somma ottenuta viene poi moltiplicata per un altro coefficiente fisso che rivela il peso specifico dello Stato membro nella Comunità, sulla base del suo PIL e del numero di voti di cui lo Stato dispone in seno al Consiglio.
Sanzioni comunitarie sono previste anche nell’ambito della politica della concorrenza (v.) e nel quadro della politica economica (v.) e della politica monetaria (v.).
Le decisioni della Commissione in applicazione delle disposizioni sulle regole di concorrenza, possono comportare obblighi pecuniari a carico dei singoli destinatari, comminando ammende o penalità di mora (art. 83 Trattato CE) in violazione dei divieti derivanti dal trattato.
Per quantificare l’ammenda si ha riguardo alla gravità della violazione, alla sua durata e ad ogni altro elemento utile. La Commissione può imporre alle imprese, in presenza di determinate condizioni, anche degli obblighi di fare.
Tali decisioni costituiscono titolo esecutivo per l’esecuzione forzata, regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato dove essa viene effettuata.
In materia di unione economica e monetaria (v. UEM), a norma dell’art. 104, par. 11, la mancata ottemperanza alle raccomandazioni, in relazione al divieto di disavanzi pubblici eccessivi (v. Procedura dei disavanzi eccessivi), comporta da parte del Consiglio la facoltà di infliggere ammende agli Stati membri.