SAE

SAE [Società Anonima Europea]

Tipologia di società per azioni fondata sul diritto comunitario e dunque indipendente dalle legislazioni nazionali degli Stati membri non ancora armonizzate.
Dotata di personalità giuridica e operatività a carattere transnazionale, la SAE è ancora oggi allo stato progettuale, a causa di posizioni contrastanti degli Stati membri soprattutto in merito alle modalità e al grado di partecipazione dei lavoratori alle decisioni prese dai vertici dell’impresa.
Un primo progetto per la costituzione di una società europea risale al 1965, quando il governo francese propose la creazione di una società commerciale “di tipo europeo”, da introdurre poi secondo i diversi procedimenti nazionali negli ordinamenti degli Stati membri.
Il progetto, modificato a più riprese, è rimasto a lungo tempo all’esame della Commissione, che solo nel 1970 ha presentato una prima proposta, rimasta però inattuata.
Successivamente, il 25 agosto 1989, la Commissione ha sottoposto all’esame del Consiglio una proposta di regolamento recante lo statuto di una società europea avente una struttura uniforme in tutti gli Stati membri. La nuova proposta di regolamento prevede che la costituzione della società per azioni europea può avvenire attraverso:
— la fusione di due o più società per azioni;
— la creazione di una holding europea.
Il capitale minimo deve essere pari a 100.000 euro (v.) e la sede, corrispondente al luogo dell’amministrazione centrale della società, deve essere all’interno della Comunità e va iscritta nell’apposito registro da porre in essere nello Stato della sede. Anche due o più società europee possono costituire una S.p.A. europea.
Sebbene ormai le parti abbiano quasi raggiunto l’accordo in merito allo statuto, non ha ancora trovato attuazione la quinta direttiva comunitaria in materia di diritto europeo delle società (v.), che disciplina la complessa partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa.
La soluzione di compromesso raggiunta dalla Commissione prevede in questa materia una triplice opzione: la partecipazione dei lavoratori alla costituzione dell’organo di vigilanza, la partecipazione tramite un organo rappresentativo del personale, distinto dagli organi sociali ed un regime regolato da accordi tra le parti. La scelta tra i vari modelli sarà affidata ad un accordo tra i dirigenti della società ed i dipendenti.