Risorse proprie

Risorse proprie art. 269 Trattato CE; Decisione 31 ottobre 1994, n. 94/728/CE

Ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 1971, ma operativo solo dal 1979, il sistema di risorse proprie rappresenta l’unica modalità di finanziamento della Comunità (v.).
Attualmente costituiscono risorse proprie della Comunità:
—i prelievi riscossi sulle importazioni di prodotti agricoli (v. Prelievi agricoli), cioè tutti i prelievi, supplementi, importi supplementari o compensatori, importi o elementi addizionali ed altri diritti fissati dalle istituzioni comunitarie sugli scambi con i paesi non membri, nel quadro della politica agricola comune (v. PAC), nonché i contributi e altri diritti previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati (v. OCM) nel settore dello zucchero;
— i dazi doganali (v.), ossia quelli della tariffa doganale comune (v. TDC) e gli altri diritti fissati dalle Comunità sugli scambi con i paesi non membri;
— i proventi dell’imposta sul valore aggiunto (v. IVA), ottenuti mediante applicazione di un tasso attualmente pari all’1%. Secondo quanto stabiito nel corso del vertice di Berlino esso verrà ridotto allo 0,75 nel 2002 e allo 0,50 nel 2004;
— una nuova risorsa (v. Quarta risorsa). In pratica si tratta di contributi versati dagli Stati membri qualora le precedenti risorse non risultassero sufficienti a garantire una certa entità delle entrate comunitarie. I versamenti al bilancio comunitario (v.) coprono lo scarto esistente tra le precedenti risorse proprie ed una percentuale del PNL degli Stati membri fissate per il periodo 2000-2006 all’1, 27%.
Costituiscono inoltre risorse proprie quelle provenienti da tributi istituiti nell’ambito di una politica comune, in attuazione delle disposizioni dei Trattati CE ed EURATOM, nonché i proventi derivanti dai prelievi della CECA o dai prestiti da questa contratti.
Il fatto che la Comunità si finanzi mediante risorse proprie non significa che la riscossione dei dazi, dei prelievi e delle altre entrate sia affidata alle istituzioni comunitarie: essa rimane prerogativa degli Stati membri, i quali provvederanno a versare le somme percepite alla Comunità, ottenendo un rimborso a titolo di spese di riscossione del 25%.
La ratio di questo sistema consiste nel rendere la Comunità indipendente dai contributi versati dagli Stati membri, a differenza di quanto accadeva in precedenza. Infatti in passato era adottato il sistema tipico di finanziamento delle organizzazioni internazionali: ciascuno Stato versava un contributo che, in percentuale, teneva conto di alcuni fattori, come la capacità contributiva, il vantaggio ricavato dalla partecipazione alla Comunità ed il peso politico.