Ricorso in via pregiudiziale

Ricorso in via pregiudiziale art. 234 Trattato CE

Nell’ambito della giurisdizione non contenziosa alla Corte di Giustizia delle Comunità europee spetta la competenza esclusiva a titolo pregiudiziale sulla interpretazione dei trattati e la validità degli atti delle istituzioni e dalla BCE.
Inoltre, il nuovo status di istituzione attribuito alla Corte dei Conti fa sì che il sindacato giurisdizionale della Corte si estenda anche agli atti di questa istituzione.
Scopo di tale attribuzione è quello di assicurare l’uniforme interpretazione del diritto comunitario (v.).
Si noti che il rinvio pregiudiziale può riguardare:
— la corretta interpretazione da attribuire a disposizioni del Trattato o ad atti (v. Regolamenti, Direttive, Decisioni) di diritto comunitario derivato (v.).
Compito della Corte in questo caso è quello di chiarire e precisare “il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore”;
— la validità di un atto di diritto comunitario derivato. La Corte, in questo caso, è tenuta a verificare che l’atto in parola rispetti “tutte le regole giuridiche applicabili nel quadro dell’ordinamento giuridico comunitario”.
L’art. 234 precisa che quando una questione di interpretazione e validità degli atti comunitari “è sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla questione”.
Qualora una questione del genere venga sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale (avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno) quest’ultima è tenuta a rivolgersi alla Corte di Giustizia.
Pertanto l’iniziativa del giudice interno è facoltativa, ovvero obbligatoria, a seconda che si tratti di una istanza di primo grado o di un giudice di ultima istanza (ad es. in Italia la Cassazione).
Va rilevato che alla Corte spetta unicamente l’interpretazione dei trattati e degli atti comunitari, mentre ai giudici nazionali spetta l’applicazione di questi ultimi.
Una volta avutasi l’interpretazione pregiudiziale della questione interpretativa, la causa ritorna al giudice interno per la decisione sul caso.
Per quanto riguarda le pronunce pregiudiziali sulla validità degli atti emessi dalle istituzioni, pur essendo questo accertamento diverso da quello condotto per l’annullamento (v. Ricorso per annullamento), sia per i soggetti legittimati a proporre il ricorso, sia per gli effetti della sentenza della Corte (che nel caso dell’art. 234 sono limitati alla controversia in esame) in pratica le istituzioni, di fronte a una pronuncia di invalidità nascente da una richiesta di un giudice nazionale, si comportano come se fosse intervenuto l’annullamento dell’atto, e lo modificano o lo sostituiscono.
Si tratta, se vogliamo, di un mezzo dato al singolo per impugnare un atto comunitario, quando non ne sia investito direttamente ed individualmente da poter esperire il ricorso per annullamento.
In alcuni casi la Corte ha rifiutato di rispondere al quesito pregiudiziale, e precisamente:
— in presenza di questioni puramente ipotetiche e di nessuna utilità per il giudice nazionale;
— in mancanza di indicazioni chiare e precise della base di fatto e di diritto nel quale si inserivano le questioni sollevate;
— nel caso di controversie fittizie, nelle quali le parti erano già d’accordo sull’esito della disputa.
È prevista, inoltre, dalla Corte la possibilità di accordare misure cautelari (v. Provvedimenti cautelari) nel caso si verificassero gli elementi del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Per ciò che attiene agli effetti della sentenza pregiudiziale emanata dalla Corte, è opportuno fare una distinzione. La sentenza interpretativa della Corte vincola il giudice nazionale, che dovrà eventualmente disapplicare la norma nazionale confliggente con la norma comunitaria. La sentenza avrà, però, la sua efficacia anche al di fuori del contesto che l’ha provocata, per diventare vincolante nei confronti di altri giudici che saranno tenuti, in futuro, ad applicarla. Viceversa, nel caso di una sentenza di validità emessa dalla Corte, l’effetto della stessa si esplicherà limitatamente al caso di specie ed ai motivi del rinvio. Anche la formula utilizzata dalla Corte (“dall’esame delle questioni sottoposte alla Corte non sono emersi elementi idonei ad inficiare la validità dell’atto”), fa intendere che la legittimità dell’atto che si ritiene non viziato potrebbe essere messa in discussione in un momento successivo e per motivi diversi.