Ricorso in carenza

Ricorso in carenza artt. 232 e 233 Trattato CE

Nel caso in cui il comportamento delle istituzioni abbia rilievo sotto il profilo omissivo, si parla di ricorso in carenza, che consiste nella constatazione, da parte della Corte di Giustizia, della omissione di atti dovuti da parte delle istituzioni che a ciò erano tenute.
Sono soggetti legittimati a ricorrere: gli Stati membri, le istituzioni, diverse da quella imputata di carenza, nonché le persone fisiche e giuridiche se l’atto le riguarda direttamente e se non si tratti di raccomandazioni (v.) o pareri (v.).
Nel novero dei legittimati attivi è inclusa anche la BCE (v.), limitatamente ai ricorsi in settori che rientrano nella sua competenza o siano stati proposti contro la stessa.
L’innovazione concerne anche i legittimati passivi, tra i quali è stato incluso formalmente il Parlamento europeo, prima genericamente compreso tra le altre istituzioni della Comunità.
Prima di adire la Corte occorre che l’istituzione carente sia messa in mora e che per due mesi non abbia preso posizione: entro i due mesi successivi il ricorrente può rivolgersi alla Corte.
Se la Corte dichiara contraria al trattato l’astensione dell’istituzione comunitaria, quest’ultima ha l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari per l’esecuzione della sentenza. Contro l’inosservanza di tale obbligo potrà solo esperirsi un nuovo ricorso ai sensi dell’art. 232 del Trattato.