Rete giudiziaria europea
Rete giudiziaria europea Azione comune 29 giugno 1998, n. 98/428/GAI
[internet:http://ue.eu.int/ejn/indexfr.htm]
Rete costituita per migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell’Unione europea nel campo della lotta contro la criminalità organizzata (v.), della lotta contro la droga (v.), la lotta contro la corruzione (v.) e della lotta contro il terrorismo (v.).
La rete giudiziaria europea è composta da intermediari attivi (cd. persone di contatto) che hanno il compito di agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.
Essi forniscono informazioni giuridiche o pratiche di cui necessitano le autorità giudiziarie locali dei rispettivi paesi, nonché le persone di contatto e le autorità giudiziarie degli altri paesi.
Gli intermediari attivi, inoltre, facilitano il coordinamento della cooperazione giudiziaria nei casi in cui alle varie domande presentate dalle autorità giudiziarie locali di uno Stato membro si debba dar seguito in modo coordinato in un altro stato membro.
Il contenuto delle informazioni diffuse mediante la rete giudiziaria europea comprende:
— i dati completi delle persone di contatto di ciascuno Stato membro ivi comprese, se necessario, le relative competenze a livello interno;
— l’elenco semplificato delle autorità giudiziarie e il repertorio delle autorità locali di ciascun Stato membro;
— informazioni giuridiche e pratiche concise sui sistemi giudiziari e procedurali dei 15 Stati membri;
— i testi degli strumenti giuridici pertinenti e, per quanto riguarda le convenzioni in vigore, il testo delle dichiarazioni e delle riserve.
Le informazioni diffuse mediante la rete giudiziaria europea devono essere inoltre sempre aggiornate e devono essere oggetto di riunioni periodiche e valutazioni in itinere.
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Rete costituita per migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell’Unione europea nel campo della lotta contro la criminalità organizzata (v.), della lotta contro la droga (v.), la lotta contro la corruzione (v.) e della lotta contro il terrorismo (v.).
La rete giudiziaria europea è composta da intermediari attivi (cd. persone di contatto) che hanno il compito di agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.
Essi forniscono informazioni giuridiche o pratiche di cui necessitano le autorità giudiziarie locali dei rispettivi paesi, nonché le persone di contatto e le autorità giudiziarie degli altri paesi.
Gli intermediari attivi, inoltre, facilitano il coordinamento della cooperazione giudiziaria nei casi in cui alle varie domande presentate dalle autorità giudiziarie locali di uno Stato membro si debba dar seguito in modo coordinato in un altro stato membro.
Il contenuto delle informazioni diffuse mediante la rete giudiziaria europea comprende:
— i dati completi delle persone di contatto di ciascuno Stato membro ivi comprese, se necessario, le relative competenze a livello interno;
— l’elenco semplificato delle autorità giudiziarie e il repertorio delle autorità locali di ciascun Stato membro;
— informazioni giuridiche e pratiche concise sui sistemi giudiziari e procedurali dei 15 Stati membri;
— i testi degli strumenti giuridici pertinenti e, per quanto riguarda le convenzioni in vigore, il testo delle dichiarazioni e delle riserve.
Le informazioni diffuse mediante la rete giudiziaria europea devono essere inoltre sempre aggiornate e devono essere oggetto di riunioni periodiche e valutazioni in itinere.