Restrizioni quantitative

Restrizioni quantitative artt. 28-31 Trattato CE

Misure nazionali, di natura non tariffaria, recanti un divieto totale o parziale, ivi compresi i contingentamenti (v.), all’importazione o all’esportazione di un determinato prodotto: ciò al fine di sanzionare ogni tipo di intervento nazionale che intralci gli scambi intracomunitari e la libera circolazione delle merci (v.).
Le disposizioni comunitarie vietano in modo esplicito l’utilizzo di restrizioni quantitative a far data dalla scadenza del periodo transitorio (v.), fissata dal Trattato CEE al 31 dicembre 1969.
Così come per i dazi doganali (v.), anche per le restrizioni quantitative il periodo transitorio è stato abbreviato poiché il processo di abolizione evolveva in modo soddisfacente; di qui le decisioni del Consiglio adottate in due riprese (maggio 1960 e maggio 1962) che hanno accelerato il ritmo delle riduzioni e hanno consentito di far terminare il periodo transitorio il 1° luglio 1968.
In realtà, il divieto di restrizioni quantitative ha però cominciato a dispiegare la propria efficacia a partire dal 1° gennaio 1970; durante la fase di pendenza si è provveduto al progressivo smantellamento di ogni misura che limitasse le importazioni e le esportazioni, imponendo a tal fine agli Stati membri l’obbligo di astenersi dall’introdurne di nuove o da aggravare quelle esistenti.