Regolamenti comunitari
Regolamenti comunitari art.249 Trattato CE
I regolamenti sono atti vincolanti (v.) emanati dalle istituzioni comunitarie e si caratterizzano per tre elementi fondamentali: hanno portata generale, essendo indirizzati a tutti i soggetti giuridici comunitari (Stati membri e persone fisiche e giuridiche degli Stati stessi), sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili (v. Diretta applicabilità del diritto comunitario). Rappresentano pertanto tipiche norme self-executing, cioè operanti senza atti di adattamento da parte degli ordinamenti statali.
La Corte di Giustizia ha, con giurisprudenza costante, contribuito a delineare il significato della diretta applicabilità dei regolamenti, sottolineando l’illiceità di misure nazionali di trasformazione.
Per quanto riguarda l’obbligatorietà del regolamento, invece, è utile sottolineare che tale caratteristica non sta ad indicare necessariamente la completezza del regolamento, anzi, spesso accade che debba essere integrato con misure di esecuzione che possono essere adottate sia dalla stessa istituzione che ha emanato il regolamento, sia da un’altra istituzione comunitaria, sia dalle autorità nazionali.
Il processo di formazione dei regolamenti, in realtà, è abbastanza complesso; essi in genere sono emanati dal Consiglio su proposta della Commissione. Al processo di formazione di tali atti viene associato anche il Parlamento europeo, attraverso una delle procedure previste dal Trattato (v. Procedura di consultazione; Procedura di cooperazione; Procedura di codecisione). Il principale requisito formale previsto dai Trattati per i regolamenti è la motivazione (v. Motivazione degli atti comunitari).
Laddove è previsto, devono essere richiesti anche i pareri (v.) di altre istituzioni come il Consiglio economico e sociale ed il Comitato delle Regioni.
I regolamenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (v. GUCE) ed entrano in vigore dopo un periodo di vacatio legis di 20 giorni, a meno che una data diversa non sia stata indicata nel regolamento stesso.
I regolamenti sono atti vincolanti (v.) emanati dalle istituzioni comunitarie e si caratterizzano per tre elementi fondamentali: hanno portata generale, essendo indirizzati a tutti i soggetti giuridici comunitari (Stati membri e persone fisiche e giuridiche degli Stati stessi), sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili (v. Diretta applicabilità del diritto comunitario). Rappresentano pertanto tipiche norme self-executing, cioè operanti senza atti di adattamento da parte degli ordinamenti statali.
La Corte di Giustizia ha, con giurisprudenza costante, contribuito a delineare il significato della diretta applicabilità dei regolamenti, sottolineando l’illiceità di misure nazionali di trasformazione.
Per quanto riguarda l’obbligatorietà del regolamento, invece, è utile sottolineare che tale caratteristica non sta ad indicare necessariamente la completezza del regolamento, anzi, spesso accade che debba essere integrato con misure di esecuzione che possono essere adottate sia dalla stessa istituzione che ha emanato il regolamento, sia da un’altra istituzione comunitaria, sia dalle autorità nazionali.
Il processo di formazione dei regolamenti, in realtà, è abbastanza complesso; essi in genere sono emanati dal Consiglio su proposta della Commissione. Al processo di formazione di tali atti viene associato anche il Parlamento europeo, attraverso una delle procedure previste dal Trattato (v. Procedura di consultazione; Procedura di cooperazione; Procedura di codecisione). Il principale requisito formale previsto dai Trattati per i regolamenti è la motivazione (v. Motivazione degli atti comunitari).
Laddove è previsto, devono essere richiesti anche i pareri (v.) di altre istituzioni come il Consiglio economico e sociale ed il Comitato delle Regioni.
I regolamenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (v. GUCE) ed entrano in vigore dopo un periodo di vacatio legis di 20 giorni, a meno che una data diversa non sia stata indicata nel regolamento stesso.