Regioni ultraperiferiche
Regioni ultraperiferiche art. 299 Trattato CE
Sono quelle Regioni della Comunità europea che, versando in una condizione di netto ritardo strutturale rispetto alle altre Regioni europee a causa delle loro condizioni geografiche e socioeconomiche, possono essere oggetto di particolari misure di applicazione del Trattato CE.
Le Regioni ultraperiferiche sono: la Guadalupa, la Guyana, la Martinica e la Riunione (che costituiscono i dipartimenti francesi d’oltremare) nonché le Azzorre, le Canarie e Madera.
Il Trattato di Maastricht prevedeva specifiche disposizioni solo per i dipartimenti francesi d’oltremare, senza nulla disporre a riguardo delle Regioni insulari. Il trattato affermava, infatti, che ai territori francesi d’oltremare si applicavano le disposizioni comunitarie riguardanti la libera circolazione delle merci (v.), l’agricoltura (v. PAC), la libera prestazione dei servizi (v.), le regole di concorrenza (v. Politica della concorrenza), le misure di salvaguardia e protezione (v.) in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie e le istituzioni. Le condizioni di applicazione delle altre disposizioni comunitarie dovevano essere definite entro due anni dall’entrata in vigore del trattato stesso.
Le disposizioni del trattato erano completate dalla Dichiarazione n. 26 allegata allo stesso in cui veniva precisato che, affinché le Regioni ultraperiferiche potessero raggiungere il livello economico e sociale medio della Comunità, potevano essere adottate misure specifiche in loro favore per perseguire la realizzazione del mercato interno (v.) e per riconoscere la realtà regionale.
Con il Trattato di Amsterdam le disposizioni previste per i dipartimenti francesi d’oltremare sono estese anche alle Regioni insulari: in tali aree il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta delle misure specifiche per l’applicazione del Trattato, pur sempre nel rispetto dell’integrità e della coerenza dell’ordinamento giuridico comunitario, compresi il mercato interno e le politiche comuni.
Sono quelle Regioni della Comunità europea che, versando in una condizione di netto ritardo strutturale rispetto alle altre Regioni europee a causa delle loro condizioni geografiche e socioeconomiche, possono essere oggetto di particolari misure di applicazione del Trattato CE.
Le Regioni ultraperiferiche sono: la Guadalupa, la Guyana, la Martinica e la Riunione (che costituiscono i dipartimenti francesi d’oltremare) nonché le Azzorre, le Canarie e Madera.
Il Trattato di Maastricht prevedeva specifiche disposizioni solo per i dipartimenti francesi d’oltremare, senza nulla disporre a riguardo delle Regioni insulari. Il trattato affermava, infatti, che ai territori francesi d’oltremare si applicavano le disposizioni comunitarie riguardanti la libera circolazione delle merci (v.), l’agricoltura (v. PAC), la libera prestazione dei servizi (v.), le regole di concorrenza (v. Politica della concorrenza), le misure di salvaguardia e protezione (v.) in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie e le istituzioni. Le condizioni di applicazione delle altre disposizioni comunitarie dovevano essere definite entro due anni dall’entrata in vigore del trattato stesso.
Le disposizioni del trattato erano completate dalla Dichiarazione n. 26 allegata allo stesso in cui veniva precisato che, affinché le Regioni ultraperiferiche potessero raggiungere il livello economico e sociale medio della Comunità, potevano essere adottate misure specifiche in loro favore per perseguire la realizzazione del mercato interno (v.) e per riconoscere la realtà regionale.
Con il Trattato di Amsterdam le disposizioni previste per i dipartimenti francesi d’oltremare sono estese anche alle Regioni insulari: in tali aree il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta delle misure specifiche per l’applicazione del Trattato, pur sempre nel rispetto dell’integrità e della coerenza dell’ordinamento giuridico comunitario, compresi il mercato interno e le politiche comuni.