Regime linguistico

Regime linguistico art. 290 Trattato CE; Regolamento CEE 15 aprile 1958, n. 1/58

Il regime linguistico delle istituzioni delle Comunità europee è fissato dal Consiglio dell’Unione che delibera all’unanimità.
Al momento dell’istituzione delle Comunità europee le lingue ufficiali (v.) erano solo quattro: danese, francese, tedesco e italiano. A seguito delle adesioni (v.) di nuovi Stati, le lingue ufficiali e di lavoro delle istituzioni sono diventate undici: danese, finlandese, francese, greco, italiano, inglese, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, anche se l’inglese e il francese sono le lingue abituali di lavoro.
Secondo quanto stabilito dal regolamento del Consiglio del 1958, la corrispondenza tra l’Unione e gli Stati membri deve effettuarsi nel modo seguente:
— i testi diretti da uno Stato membro alle istituzioni comunitarie possono essere redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali della Comunità e la risposta dell’istituzione deve essere redatta nella stessa lingua;
— i testi diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro devono essere redatti nella lingua ufficiale di quest’ultimo.
Qualora le istituzioni devono emanare regolamenti e atti a portata generale, questi devono essere redatti nelle undici lingue ufficiali della Comunità; anche la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (v. GUCE) è pubblicata in tutte le lingue ufficiali.