Regime dei dodicesimi provvisori

Regime dei dodicesimi provvisori art. 273 Trattato CE; allegato IV Regolamento interno Parlamento europeo

Nell’ambito della procedura di approvazione del bilancio comunitario (v.), è il procedimento in base al quale, in caso di rigetto totale del progetto di bilancio da parte del Parlamento europeo, la Comunità provvisoriamente funziona secondo il bilancio dell’anno precedente.
Il regime dei dodicesimi provvisori prevede che possono effettuarsi spese mensili nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell’esercizio precedente.
Secondo quanto stabilito dal regolamento interno del Parlamento europeo, ogni deputato può presentare una proposta di decisione che autorizza, in caso di spese non obbligatorie (v. SNO), spese superiori al dodicesimo provvisorio. Sulla proposta, che deve essere motivata e sottoscritta da almeno nove deputati o presentata da un gruppo politico del Parlamento europeo (v.) o da una commissione parlamentare (v.), il Parlamento delibera a maggioranza dei deputati che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.