Raccomandazione
Raccomandazione art. 249 Trattato CE
È uno degli atti delle istituzioni comunitarie che non hanno efficacia vincolante (v. Atti vincolanti), ad eccezione di quanto previsto all’art. 14 del Trattato CECA (v. Raccomandazione CECA).
Le raccomandazioni, che non sono sottoposte ad alcuna forma particolare, possono essere emanate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione alle condizioni contemplate dal Trattato. Possono essere rivolte sia agli Stati membri, come di solito avviene, che alle istituzioni comunitarie o ancora ai soggetti di diritto interno degli Stati membri.
Di questo strumento, in realtà, si avvale di frequente la Commissione per puntualizzare la propria posizione in merito agli sviluppi futuri della propria azione. La raccomandazione infatti, a differenza del parere (v.), ha il preciso scopo di sollecitare il destinatario a tenere un determinato comportamento giudicato più rispondente agli interessi comuni.
L’efficacia non vincolante delle raccomandazioni non implica, però, che esse siano totalmente sprovviste di alcun effetto giuridico. In dottrina si è, infatti, posto in evidenza come esse producano un effetto di liceità, nel senso che è da considerarsi pienamente lecito un atto, di per sé illecito, posto in essere per rispettare una raccomandazione di un’istituzione.
Anche la Corte di Giustizia (sentenza Grimaldi 1989) ha posto in evidenza come le raccomandazioni non possono essere considerate del tutto prive di effetti giuridici, essendo compito del giudice nazionale tenerne conto per procedere all’interpretazione degli altri atti vincolanti emanati dalle istituzioni comunitarie e delle norme nazionali.
È uno degli atti delle istituzioni comunitarie che non hanno efficacia vincolante (v. Atti vincolanti), ad eccezione di quanto previsto all’art. 14 del Trattato CECA (v. Raccomandazione CECA).
Le raccomandazioni, che non sono sottoposte ad alcuna forma particolare, possono essere emanate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione alle condizioni contemplate dal Trattato. Possono essere rivolte sia agli Stati membri, come di solito avviene, che alle istituzioni comunitarie o ancora ai soggetti di diritto interno degli Stati membri.
Di questo strumento, in realtà, si avvale di frequente la Commissione per puntualizzare la propria posizione in merito agli sviluppi futuri della propria azione. La raccomandazione infatti, a differenza del parere (v.), ha il preciso scopo di sollecitare il destinatario a tenere un determinato comportamento giudicato più rispondente agli interessi comuni.
L’efficacia non vincolante delle raccomandazioni non implica, però, che esse siano totalmente sprovviste di alcun effetto giuridico. In dottrina si è, infatti, posto in evidenza come esse producano un effetto di liceità, nel senso che è da considerarsi pienamente lecito un atto, di per sé illecito, posto in essere per rispettare una raccomandazione di un’istituzione.
Anche la Corte di Giustizia (sentenza Grimaldi 1989) ha posto in evidenza come le raccomandazioni non possono essere considerate del tutto prive di effetti giuridici, essendo compito del giudice nazionale tenerne conto per procedere all’interpretazione degli altri atti vincolanti emanati dalle istituzioni comunitarie e delle norme nazionali.