Pubblicità

Pubblicità Direttiva 10 settembre 1984 n. 84/450/CEE; Direttiva 31 marzo 1992, n. 92/28/CEE; Direttiva 6 ottobre 1997 n. 97/55/CE; Direttiva 6 luglio 1998, n. 98/43/CE

I trattati comunitari non prevedono alcuna norma specifica in materia di pubblicità. Tuttavia, nell’ambito della politica di tutela dei consumatori (v.), le istituzioni dell’Unione hanno cercato di colmare tale mancanza, soprattutto per quel che riguarda la tutela dei consumatori nel recepimento dei messaggi pubblicitari.
Il 10 settembre 1984 il Consiglio ha emanato la direttiva n. 450 relativa al >ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative (v.) degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole, successivamente integrata dalla direttiva 97/55/CE del 6 ottobre 1997 che vi include disposizioni riguardanti la pubblicità comparativa. La direttiva si pone come obiettivo il controllo della pubblicità ingannevole nell’interesse del pubblico in generale e di quanti esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale attraverso:
— la promozione di un’azione giudiziaria contro tale pubblicità; e/o
— il ricorso al giudizio di un’autorità amministrativa competente a giudicare in merito oppure a promuovere un’adeguata azione giudiziaria.
Essa identifica, inoltre, gli elementi da considerare nella determinazione del carattere ingannevole della pubblicità: caratteristiche dei beni e servizi; prezzo; condizioni di fornitura del bene o della prestazione del servizio; natura, qualifiche e diritti dell’operatore pubblicitario.
Le disposizioni della direttiva 84/450/CEE, che non pregiudicano disposizioni nazionali che garantiscono una più ampia tutela, si applicano anche alla pubblicità comparativa definita come qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito e implicito un concorrente o beni e servizi offerti da un concorrente.
Gli interventi comunitari nell’ambito della pubblicità hanno riguardato anche beni specifici quali i prodotti del tabacco e dei medicinali.
La direttiva 98/43/CE, infatti, vieta qualunque forma di pubblicità e di sponsorizzazione di tali prodotti all’interno della Comunità europea, nonché l’uso di nomi, marche, simboli e qualunque altro elemento distintivo già utilizzati per prodotti di tabacco.
Per quel che riguarda la pubblicità dei medicinali per uso umano, la materia è disciplinata dalla direttiva 92/28/CEE che vieta la pubblicità dei medicinali che possono essere forniti unicamente per prescrizione medica, la distribuzione gratuita di campioni al pubblico, l’offerta di doni e premi e la menzione di indicazioni terapeutiche, che non riguardano l’autotrattamento.