PTOM
PTOM [Paesi e Territori d’Oltremare] artt. 182-187; allegato 2 Trattato CE
Sono piccoli territori autonomi che mantengono delle relazioni speciali con il Regno Unito, la Francia, la Danimarca e i Paesi Bassi e che godono di un particolare regime di associazione con le Comunità.
Scopo di tale regime, che trova la sua base giuridica nella parte IV (artt. 182-187) del Trattato CE, è quello di promuovere lo sviluppo economico di questi paesi e territori, l’instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme.
Infatti, è previsto l’obbligo a carico dei PTOM di concedere a tutti gli Stati membri lo stesso regime che applicano allo Stato europeo con il quale mantengono relazioni particolari. Viene, inoltre, sancita l’abolizione dei dazi doganali all’entrata gravanti in ciascun PTOM sui prodotti provenienti dagli altri Stati membri o da altri PTOM, con riserva dei “dazi doganali che rispondono alle necessità del loro sviluppo ed ai bisogni della loro industrializzazione o dazi a carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio” (articolo 184, paragrafi 1 e 3, Trattato CE).
La Comunità concede alle importazioni originarie di questi territori la totale esenzione dei dazi doganali all’entrata, contribuendo, inoltre, agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo dei PTOM (art. 183, paragrafo 3).
In origine la gran parte dei paesi e dei territori d’oltremare che beneficiavano di questo regime di associazione erano delle colonie. In seguito al progressivo processo di decolonizzazione il campo di applicazione degli articoli del trattato è venuto a ridursi notevolmente ponendo il problema di una regolamentazione specifica dei rapporti con i nuovi Stati indipendenti, nei confronti dei quali gli Stati europei continuavano a mantenere vincoli particolari.
Il 25 luglio 1991, il Consiglio ha adottato la decisione n. 482 che regola i rapporti tra la Comunità e i PTOM per una durata di dieci anni con una clausola di revisione nel medio periodo. Lo scopo è di promuovere e accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale e di rafforzare le strutture economiche dei paesi e territori d’oltremare.
Nel 1996 la Commissione ha poi proposto una modifica del regime di associazione, suggerendo il rafforzamento del partenariato sulla base di consultazioni più frequenti delle autorità locali, così come la modifica del regime commerciale e l’applicazione delle preferenze tariffarie ai prodotti originari PTOM.
Si propongono inoltre un certo numero di innovazioni relative alla libera circolazione delle persone, in particolare il riconoscimento reciproco dei diplomi e relative al programma finanziario di aiuto allo sviluppo. Le modifiche suggerite dalla Commissione sono applicabili dal 1997.
Con la firma del Trattato di Amsterdam è stata adottata la Dichiarazione n. 36 relativa ai paesi e territori d’oltremare nella quale si invita il Consiglio a riesaminare il regime di associazione entro febbraio dell’anno 2000, perseguendo i seguenti obiettivi:
— promuovere efficacemente lo sviluppo economico e sociale dei PTOM;
— sviluppare le relazioni economiche fra questi e l’Unione europea;
— tenere conto delle diversità questi paesi e territori;
— controllare l’efficacia dello strumento finanziario.
Paesi e territori d’oltremare
REGNO UNITO: Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Georgia del Sud e Isole Sandwich del sud, Montserrat, Pitcairn, S. Helena e i suoi territori, Territorio britannico dell’Antartico, Territorio britannico dell’Oceano indiano, Isole Turks e Isole Caicos, Isole Vergini britanniche, le Bermude.
FRANCIA: Nuova Caledonia e dipendenze, Polinesia Francese, Terre australi e antartiche francesi, Isole Wallis e Futuna, Mayotte, S. Pierre e Miquelon
PAESI BASSI: Aruba e le Antille (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten)
DANIMARCA: Groenlandia
Sono piccoli territori autonomi che mantengono delle relazioni speciali con il Regno Unito, la Francia, la Danimarca e i Paesi Bassi e che godono di un particolare regime di associazione con le Comunità.
Scopo di tale regime, che trova la sua base giuridica nella parte IV (artt. 182-187) del Trattato CE, è quello di promuovere lo sviluppo economico di questi paesi e territori, l’instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme.
Infatti, è previsto l’obbligo a carico dei PTOM di concedere a tutti gli Stati membri lo stesso regime che applicano allo Stato europeo con il quale mantengono relazioni particolari. Viene, inoltre, sancita l’abolizione dei dazi doganali all’entrata gravanti in ciascun PTOM sui prodotti provenienti dagli altri Stati membri o da altri PTOM, con riserva dei “dazi doganali che rispondono alle necessità del loro sviluppo ed ai bisogni della loro industrializzazione o dazi a carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio” (articolo 184, paragrafi 1 e 3, Trattato CE).
La Comunità concede alle importazioni originarie di questi territori la totale esenzione dei dazi doganali all’entrata, contribuendo, inoltre, agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo dei PTOM (art. 183, paragrafo 3).
In origine la gran parte dei paesi e dei territori d’oltremare che beneficiavano di questo regime di associazione erano delle colonie. In seguito al progressivo processo di decolonizzazione il campo di applicazione degli articoli del trattato è venuto a ridursi notevolmente ponendo il problema di una regolamentazione specifica dei rapporti con i nuovi Stati indipendenti, nei confronti dei quali gli Stati europei continuavano a mantenere vincoli particolari.
Il 25 luglio 1991, il Consiglio ha adottato la decisione n. 482 che regola i rapporti tra la Comunità e i PTOM per una durata di dieci anni con una clausola di revisione nel medio periodo. Lo scopo è di promuovere e accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale e di rafforzare le strutture economiche dei paesi e territori d’oltremare.
Nel 1996 la Commissione ha poi proposto una modifica del regime di associazione, suggerendo il rafforzamento del partenariato sulla base di consultazioni più frequenti delle autorità locali, così come la modifica del regime commerciale e l’applicazione delle preferenze tariffarie ai prodotti originari PTOM.
Si propongono inoltre un certo numero di innovazioni relative alla libera circolazione delle persone, in particolare il riconoscimento reciproco dei diplomi e relative al programma finanziario di aiuto allo sviluppo. Le modifiche suggerite dalla Commissione sono applicabili dal 1997.
Con la firma del Trattato di Amsterdam è stata adottata la Dichiarazione n. 36 relativa ai paesi e territori d’oltremare nella quale si invita il Consiglio a riesaminare il regime di associazione entro febbraio dell’anno 2000, perseguendo i seguenti obiettivi:
— promuovere efficacemente lo sviluppo economico e sociale dei PTOM;
— sviluppare le relazioni economiche fra questi e l’Unione europea;
— tenere conto delle diversità questi paesi e territori;
— controllare l’efficacia dello strumento finanziario.
Paesi e territori d’oltremare
REGNO UNITO: Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Georgia del Sud e Isole Sandwich del sud, Montserrat, Pitcairn, S. Helena e i suoi territori, Territorio britannico dell’Antartico, Territorio britannico dell’Oceano indiano, Isole Turks e Isole Caicos, Isole Vergini britanniche, le Bermude.
FRANCIA: Nuova Caledonia e dipendenze, Polinesia Francese, Terre australi e antartiche francesi, Isole Wallis e Futuna, Mayotte, S. Pierre e Miquelon
PAESI BASSI: Aruba e le Antille (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten)
DANIMARCA: Groenlandia