Provvedimenti cautelari

Provvedimenti cautelari art. 243 Trattato CE

Si tratta di provvedimenti provvisori necessari che possono essere adottati dalla Corte di Giustizia negli affari che le sono proposti (art. 243 Trattato CE).
La Corte si è avvalsa di tale importante prerogativa in vari settori, ottenendo talvolta dei risultati più immediati di una sentenza di condanna. Infatti, nel caso di un >procedimento d’infrazione (v.), in cui venga emanata un’ordinanza cautelare con obbligo di sospensione da parte di uno Stato di una normativa o di una prassi nazionale, la misura cautelare otterrebbe un risultato immediato rispetto ad una sentenza di condanna, che potrebbe restare ineseguita. A dimostrazione di quanto detto, va rilevato che nella prassi non sono stati registrati casi d’inosservanza di ordinanze cautelari, mentre sono più che frequenti i casi d’inadempimento delle sentenze.
In altre pronunce, invece, la Corte di Giustizia si è espressa sulla tutela cautelare che i giudici nazionali devono consentire quando attivano il rinvio pregiudiziale (v.), al fine di preservare, almeno fino al momento della pronuncia definitiva, i diritti vantati dai singoli in forza di norme comunitarie. È il caso di due rinvii pregiudiziali, nei quali la misura cautelare è stata applicata: il primo caso, sollevato dalla società Factortame (v.), prevedeva un diritto vantato in base ad una norma comunitaria e negato da una norma nazionale. Dopo aver chiesto al giudice inglese la sospensione della norma comunitaria, ed avendola questi negata, la società si rivolse alla Corte di Giustizia, in via pregiudiziale, per chiedere se la legge ad essa contraria potesse essere sospesa in attesa della pronuncia definitiva. La Corte si espresse in senso favorevole. La seconda ipotesi prevedeva, invece, la sospensione di un atto interno nazionale di attuazione di un atto comunitario, che si pretendeva essere viziato. In concreto il giudice nazionale avrebbe dovuto sospendere l’applicazione dell’atto comunitario, sottraendolo, anche se momentaneamente, alla esclusiva competenza comunitaria. Nonostante l’eccezionalità dell’ipotesi, la Corte di Giustizia ha ritenuto possibile una sospensione da parte del giudice nazionale, fino alla sua definitiva pronuncia sulla validità o meno dell’atto in questione (sentenza 21 febbraio 1991, Zuckerfabrik S¸derdithmarschen, cause riunite C-143/88 e C-92/89).
La prassi giurisprudenziale ha, poi, esteso l’ambito dei poteri decisori conferiti alla Commissione dal regolamento n. 17 del 1962 in tema di politica della concorrenza (v.), fino a ricomprendervi la potestà di assumere provvedimenti provvisori. La ratio di questo ampliamento di poteri risiede nel timore che “l’esercizio del potere decisorio previsto dall’articolo 3 del reg. 17/62 non finisca col diventare inefficace e perfino illusorio”. La Corte di Giustizia ha, inoltre, individuato le modalità di esercizio del potere cautelare in esame, sottolineando la necessità che si adottino tali provvedimenti solo in caso di indiscussa urgenza, per evitare un danno grave ed irreparabile, e che questi abbiano un carattere provvisorio e cautelare.