Proprietà industriale e commerciale
Proprietà industriale e commerciale art. 30 Trattato CE
La nozione di proprietà industriale e commerciale ricomprende il diritto di brevetto per invenzioni industriali (v. Brevetto comunitario; Brevetto europeo), i marchi di impresa (v. Marchio comunitario), i diritti d’autore ed i modelli di brevetto per modelli industriali e disegni ornamentali (v. Disegni e modelli).
L’articolo 30 del Trattato CE prevede una deroga al divieto alle restrizioni quantitative (v.) all’importazione o all’esportazione, previste dagli articoli 28 e 29, in favore di questo tipo di proprietà. Al titolare del diritto è riconosciuta la facoltà esclusiva di produrre e di commercializzare i beni oggetto del suo diritto, sul territorio dello Stato membro secondo la cui legislazione il diritto gli è stato accordato. L’attribuzione di tale facoltà, valevole peraltro erga omnes, porta il titolare ad assumere una sorta di posizione monopolistica, che, di fatto, provoca una restrizione dell’attività degli altri operatori economici. È per questo che la Corte di Giustizia ha posto, attraverso le sue pronunce, dei limiti allo sfruttamento esclusivo della proprietà industriale e commerciale, operando una differenza tra l’esistenza del diritto e l’esercizio del diritto stesso, facendo leva sul >principio dell’esaurimento del diritto (v.).
La nozione di proprietà industriale e commerciale ricomprende il diritto di brevetto per invenzioni industriali (v. Brevetto comunitario; Brevetto europeo), i marchi di impresa (v. Marchio comunitario), i diritti d’autore ed i modelli di brevetto per modelli industriali e disegni ornamentali (v. Disegni e modelli).
L’articolo 30 del Trattato CE prevede una deroga al divieto alle restrizioni quantitative (v.) all’importazione o all’esportazione, previste dagli articoli 28 e 29, in favore di questo tipo di proprietà. Al titolare del diritto è riconosciuta la facoltà esclusiva di produrre e di commercializzare i beni oggetto del suo diritto, sul territorio dello Stato membro secondo la cui legislazione il diritto gli è stato accordato. L’attribuzione di tale facoltà, valevole peraltro erga omnes, porta il titolare ad assumere una sorta di posizione monopolistica, che, di fatto, provoca una restrizione dell’attività degli altri operatori economici. È per questo che la Corte di Giustizia ha posto, attraverso le sue pronunce, dei limiti allo sfruttamento esclusivo della proprietà industriale e commerciale, operando una differenza tra l’esistenza del diritto e l’esercizio del diritto stesso, facendo leva sul >principio dell’esaurimento del diritto (v.).