Procedura tradizionale
Procedura tradizionale
È la procedura originariamente dettata dai Trattati istitutivi delle Comunità europee per l’emanazione di atti giuridici generali e si applica in tutti i casi in cui non sono espressamente previste la procedura di cooperazione (v.) o la procedura di codecisione (v.).
La procedura tradizionale prevede l’adozione di atti comunitari da parte del Consiglio su proposta della Commissione, attraverso una serie di fasi in cui le altre istituzioni comunitarie (Parlamento e Comitato economico e sociale) intervengono solo con l’emanazione di pareri (v.) non vincolanti.
Durante la fase iniziale, la Commissione presenta adeguate proposte sulle questioni che necessitano dell’emanazione di un atto (v. Iniziativa legislativa). In realtà la proposta viene elaborata sotto la responsabilità di un commissario competente per la materia oggetto di discussione, il quale può avvalersi della collaborazione di esperti nazionali. La proposta, che deve essere completa nella forma e nel contenuto, viene discussa in seno alla Commissione che l’approva a maggioranza semplice e la presenta al Consiglio assieme ad una relazione introduttiva.
Con la successiva fase di consultazione, la proposta viene esaminata dal Consiglio, che accerta innanzitutto la necessità di sottoporla all’esame di altre istituzioni comunitarie. La fase decisionale conclude la procedura tradizionale. La proposta della Commissione, eventualmente modificata sulla base dei pareri delle istituzioni intervenute, viene discussa dal gruppo di lavoro degli esperti e dal COREPER (v.). Il Consiglio, infine, se concorda pienamente con la Commissione, adotta l’atto con le modalità previste dal Trattato; nel caso in cui intende respingerlo ed elaborare un testo ex novo o intende apportarvi delle modifiche deve adottare l’atto all’unanimità (v.). La Commissione può modificare la propria proposta in qualunque momento, purché il Consiglio non abbia ancora deliberato.
L’atto giuridico elaborato nella sua forma definitiva viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (v. GUCE).
È la procedura originariamente dettata dai Trattati istitutivi delle Comunità europee per l’emanazione di atti giuridici generali e si applica in tutti i casi in cui non sono espressamente previste la procedura di cooperazione (v.) o la procedura di codecisione (v.).
La procedura tradizionale prevede l’adozione di atti comunitari da parte del Consiglio su proposta della Commissione, attraverso una serie di fasi in cui le altre istituzioni comunitarie (Parlamento e Comitato economico e sociale) intervengono solo con l’emanazione di pareri (v.) non vincolanti.
Durante la fase iniziale, la Commissione presenta adeguate proposte sulle questioni che necessitano dell’emanazione di un atto (v. Iniziativa legislativa). In realtà la proposta viene elaborata sotto la responsabilità di un commissario competente per la materia oggetto di discussione, il quale può avvalersi della collaborazione di esperti nazionali. La proposta, che deve essere completa nella forma e nel contenuto, viene discussa in seno alla Commissione che l’approva a maggioranza semplice e la presenta al Consiglio assieme ad una relazione introduttiva.
Con la successiva fase di consultazione, la proposta viene esaminata dal Consiglio, che accerta innanzitutto la necessità di sottoporla all’esame di altre istituzioni comunitarie. La fase decisionale conclude la procedura tradizionale. La proposta della Commissione, eventualmente modificata sulla base dei pareri delle istituzioni intervenute, viene discussa dal gruppo di lavoro degli esperti e dal COREPER (v.). Il Consiglio, infine, se concorda pienamente con la Commissione, adotta l’atto con le modalità previste dal Trattato; nel caso in cui intende respingerlo ed elaborare un testo ex novo o intende apportarvi delle modifiche deve adottare l’atto all’unanimità (v.). La Commissione può modificare la propria proposta in qualunque momento, purché il Consiglio non abbia ancora deliberato.
L’atto giuridico elaborato nella sua forma definitiva viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (v. GUCE).