Procedura di cooperazione

Procedura di cooperazione art. 252 Trattato CE; artt. 63-80 Regolamento interno del Parlamento europeo

La procedura di cooperazione è stata introdotta dall’Atto unico europeo e confermata dal Trattato sull’Unione europea. Essa è stata istituita per aumentare il potere del Parlamento che può, in tal modo, apportare modifiche alle posizioni comuni (v.) del Consiglio, sebbene a quest’ultimo compete comunque la decisione finale.
La procedura di cooperazione è stata quasi completamente abolita dal Trattato di Amsterdam che ha ridotto il suo campo di applicazione alla sola politica monetaria (v.), sottoponendo gli altri settori alla procedura di codecisione (v.).
La procedura di cooperazione prevede una doppia lettura del Parlamento in merito agli atti che il Consiglio deve emanare.
Durante la prima lettura, il Parlamento esamina una proposta della Commissione ed esprime in proposito un parere, accompagnato da eventuali proposte di modifica. La Commissione valuta tali modifiche e trasmette la proposta al Consiglio che, deliberando a maggioranza qualificata (v.), adotta una posizione comune. Successivamente quest’ultima viene comunicata al Parlamento assieme alle motivazioni che hanno spinto il Consiglio ad adottare tale atto e alla posizione che la Commissione ha assunto in merito alla questione.
Il Parlamento in fase di seconda lettura può:
approvare la posizione comune o non pronunciarsi entro il termine stabilito. In tal caso il Consiglio adotta l’atto conformemente alla posizione comune a maggioranza qualificata. Se l’atto si discosta dalla proposta originaria esso deve essere adottato all’unanimità (v.);
rigettare il testo adottato dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Se ciò si verifica, il Consiglio potrà adottare l’originaria posizione comune entro il termine di tre mesi ma solo votando all’unanimità. Questa regola amplia notevolmente l’influenza del Parlamento; è difficile, infatti, che il Consiglio riesca ad adottare all’unanimità una proposta che inizialmente era stata votata a maggioranza qualificata e che è stata anche respinta dal Parlamento;
apportare emendamenti, a maggioranza assoluta dei suoi membri, alla posizione comune del Consiglio. Secondo quanto stabilito dall’art. 80 del regolamento interno del Parlamento, l’obiettivo di queste modifiche mira al ripristino totale o parziale della posizione approvata dal Parlamento in prima lettura, in modo da assicurare la coerenza della sua posizione nelle due diverse fasi.
In quest’ultimo caso, la Commissione riesamina entro un mese la posizione comune e la ritrasmette al Consiglio, corredata delle modifiche proposte dal Parlamento che ha ritenuto di accogliere. In merito a quelle rigettate, la Commissione deve indicare i motivi di tale rifiuto.
Ricevuta la proposta riesaminata dalla Commissione, il Consiglio può, entro tre mesi:
— adottare la proposta riesaminata deliberando a maggioranza qualificata;
— adottare, deliberando all’unanimità, l’originaria posizione comune senza tener conto degli emendamenti del Parlamento;
— modificare la proposta riesaminata ed adottare l’atto deliberando all’unanimità.
Qualora il Consiglio non decida nel termine fissato, la proposta riesaminata dalla Commissione si intende rifiutata e deve ripetersi l’iter procedurale.
Fino a quando il Consiglio non ha deciso, la Commissione può modificare o ritirare la sua proposta.

Settori nei quali è prevista
la procedura di cooperazione


• Armonizzazione delle denominazioni e delle caratteristiche delle monete (106)
• Divieto di assunzione di impegni presi da Stati membri (103)
• Divieto di facilitazioni creditizie (102)
• Procedure di sorveglianza multilaterale (99)