Procedura dei punti A

Procedura dei punti A art. 2 Decisione 31 maggio 1999 n. 1999/385/CE/CECA/Euratom

È una procedura che viene adottata nell’ambito del >Consiglio dell’Unione (v.) volta a snellire l’attività di questa istituzione, evitando lunghe sedute di discussione su provvedimenti di limitata importanza.
Il regolamento interno del Consiglio prevede, infatti, che nella parte A dell’ordine del giorno predisposto dal comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (v. COREPER) vengano iscritti i provvedimenti sui quali è già stato raggiunto un accordo unanime in seno al Comitato: per questi atti è possibile la ratifica del Consiglio senza dibattito. Ciò non esclude che qualora un membro della Commissione o del Consiglio esprima opinioni in occasione dell’approvazione di tali atti, queste possano essere oggetto di dichiarazioni nel processo verbale. Se le opinioni espresso sono tali da aprire un nuovo dibattito, allora il provvedimento in esame viene ritirato dall’ordine del giorno.
Per tutti gli altri provvedimenti è adottata la procedura dei punti B (v.).