Procedura dei disavanzi eccessivi
Procedura dei disavanzi eccessivi art. 104 Trattato CE
Procedura prevista per invitare (ed eventualmente anche obbligare) uno Stato membro a ridurre il proprio disavanzo pubblico considerato eccessivo dal Consiglio dei ministri dell’economia e delle finanze (v. ECOFIN). Il Consiglio formula raccomandazioni (v.) allo Stato membro con disavanzo pubblico per far cessare questa situazione di deficit entro un determinato periodo di tempo, raccomandazioni che, se ignorate, diventano decisioni (v.).
I valori di riferimento sono contenuti nel protocollo (v.) annesso al Trattato di Roma dal Trattato di Maastricht, tra i criteri di convergenza (v.) per la realizzazione dell’Unione economica e monetaria (v. UEM): la differenza tra le uscite e le entrate non deve superare il 3% del prodotto interno lordo per anno.
Procedura prevista per invitare (ed eventualmente anche obbligare) uno Stato membro a ridurre il proprio disavanzo pubblico considerato eccessivo dal Consiglio dei ministri dell’economia e delle finanze (v. ECOFIN). Il Consiglio formula raccomandazioni (v.) allo Stato membro con disavanzo pubblico per far cessare questa situazione di deficit entro un determinato periodo di tempo, raccomandazioni che, se ignorate, diventano decisioni (v.).
I valori di riferimento sono contenuti nel protocollo (v.) annesso al Trattato di Roma dal Trattato di Maastricht, tra i criteri di convergenza (v.) per la realizzazione dell’Unione economica e monetaria (v. UEM): la differenza tra le uscite e le entrate non deve superare il 3% del prodotto interno lordo per anno.