Privilegi e immunità delle Comunità europee
Privilegi e immunità delle Comunità europee art. 291 Trattato CE; Protocollo n. 34 Trattato CE
Si tratta di particolari facoltà ed esenzioni da obblighi di cui le Comunità (e quindi i membri delle sue istituzioni) godono sul territorio degli Stati membri, necessarie per l’adempimento delle proprie funzioni. Lo statuto privilegiato delle Comunità, come ha rilevato la Corte di Giustizia, ha lo scopo è di evitare che un ostacolo arrechi danno al funzionamento e all’indipendenza delle Comunità.
Tale statuto trova la sua origine nei protocolli, allegati ai vari trattati istitutivi, che stabilivano i privilegi e le immunità di cui godevano le Comunità; con il Trattato sulla fusione degli esecutivi (v.) tali protocolli furono riuniti in un unico testo allegato ai vari trattati.
Per la Comunità europea si fa riferimento al protocollo n. 34, secondo il quale:
— i locali e gli edifici della Comunità sono inviolabili, non possono essere requisiti, perquisiti e confiscati. Lo scopo è quello di proteggere il funzionamento e l’indipendenza delle Comunità;
— le istituzioni beneficiano sul territorio di ciascun Stato membro, riguardo alle comunicazioni ufficiali e la trasmissione dei loro documenti, dello stesso trattamento accordato dallo Stato alle missioni diplomatiche;
— i deputati europei possono recarsi liberamente, senza nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere, al luogo di riunione del Parlamento europeo;
— i rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni comunitarie, nonché i loro consiglieri e i periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso;
— i funzionari e gli altri agenti godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, e ad essi si applicano disposizioni fiscali e di soggiorno particolarmente favorevoli;
— i privilegi e le immunità accordate alle missioni di Stati terzi accreditate presso le Comunità sono disciplinati dal diritto internazionale o definiti in convenzioni bilaterali.
Il Trattato di Amsterdam prevede anche che tali privilegi e immunità si applichino alla Banca centrale europea (v. BCE) nonché ai membri dei suoi organi e al suo personale.
Si tratta di particolari facoltà ed esenzioni da obblighi di cui le Comunità (e quindi i membri delle sue istituzioni) godono sul territorio degli Stati membri, necessarie per l’adempimento delle proprie funzioni. Lo statuto privilegiato delle Comunità, come ha rilevato la Corte di Giustizia, ha lo scopo è di evitare che un ostacolo arrechi danno al funzionamento e all’indipendenza delle Comunità.
Tale statuto trova la sua origine nei protocolli, allegati ai vari trattati istitutivi, che stabilivano i privilegi e le immunità di cui godevano le Comunità; con il Trattato sulla fusione degli esecutivi (v.) tali protocolli furono riuniti in un unico testo allegato ai vari trattati.
Per la Comunità europea si fa riferimento al protocollo n. 34, secondo il quale:
— i locali e gli edifici della Comunità sono inviolabili, non possono essere requisiti, perquisiti e confiscati. Lo scopo è quello di proteggere il funzionamento e l’indipendenza delle Comunità;
— le istituzioni beneficiano sul territorio di ciascun Stato membro, riguardo alle comunicazioni ufficiali e la trasmissione dei loro documenti, dello stesso trattamento accordato dallo Stato alle missioni diplomatiche;
— i deputati europei possono recarsi liberamente, senza nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere, al luogo di riunione del Parlamento europeo;
— i rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni comunitarie, nonché i loro consiglieri e i periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso;
— i funzionari e gli altri agenti godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, e ad essi si applicano disposizioni fiscali e di soggiorno particolarmente favorevoli;
— i privilegi e le immunità accordate alle missioni di Stati terzi accreditate presso le Comunità sono disciplinati dal diritto internazionale o definiti in convenzioni bilaterali.
Il Trattato di Amsterdam prevede anche che tali privilegi e immunità si applichino alla Banca centrale europea (v. BCE) nonché ai membri dei suoi organi e al suo personale.