Principio di proporzionalità
Principio di proporzionalità art. 5 Trattato CE
Principio secondo il quale l’azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi posti dal Trattato.
Più esattamente, allorché si impongano degli obblighi agli operatori economici ed essi dispongano di una pluralità di misure appropriate per raggiungere gli obiettivi prefissati, si dovrà ricorrere alla meno impegnativa ed assicurarsi che gli oneri sostenuti siano proporzionati agli obiettivi. Così, in materia di libera circolazione delle persone (v.) non devono essere imposte condizioni eccessive per garantire l’esercizio della libertà di soggiorno, né sanzioni sproporzionate per il mancato rispetto di quelle formalità che fungono da ostacoli alla libera circolazione.
Il criterio in esame prevede anche una gradazione tra i mezzi a disposizione delle istituzioni, che dovranno operare una scelta del tipo di atto da adottare per raggiungere l’obiettivo fissato. L’autorità comunitaria dovrà, in via principale, scegliere tra un atto vincolante (v.) e un atto non vincolante (v.), preferendo il secondo tipo quando non si richieda l’adozione di un regime giuridico uniforme e quando la materia nella quale si va ad operare non si presenta particolarmente complessa. Inoltre, nell’ottica del principio di sussidiarietà (v.), lo strumento della direttiva (v.) tornerebbe alla funzione indicata nell’articolo 249 del Trattato CE, quella cioè di vincolare lo Stato membro cui è rivolta solo per il risultato da raggiungere, lasciando poi agli organi nazionali la scelta per ciò che riguarda la forma e i mezzi di intervento: in questo modo l’uso di direttive dettagliate (v.) risulterebbe estremamente limitato.
Principio secondo il quale l’azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi posti dal Trattato.
Più esattamente, allorché si impongano degli obblighi agli operatori economici ed essi dispongano di una pluralità di misure appropriate per raggiungere gli obiettivi prefissati, si dovrà ricorrere alla meno impegnativa ed assicurarsi che gli oneri sostenuti siano proporzionati agli obiettivi. Così, in materia di libera circolazione delle persone (v.) non devono essere imposte condizioni eccessive per garantire l’esercizio della libertà di soggiorno, né sanzioni sproporzionate per il mancato rispetto di quelle formalità che fungono da ostacoli alla libera circolazione.
Il criterio in esame prevede anche una gradazione tra i mezzi a disposizione delle istituzioni, che dovranno operare una scelta del tipo di atto da adottare per raggiungere l’obiettivo fissato. L’autorità comunitaria dovrà, in via principale, scegliere tra un atto vincolante (v.) e un atto non vincolante (v.), preferendo il secondo tipo quando non si richieda l’adozione di un regime giuridico uniforme e quando la materia nella quale si va ad operare non si presenta particolarmente complessa. Inoltre, nell’ottica del principio di sussidiarietà (v.), lo strumento della direttiva (v.) tornerebbe alla funzione indicata nell’articolo 249 del Trattato CE, quella cioè di vincolare lo Stato membro cui è rivolta solo per il risultato da raggiungere, lasciando poi agli organi nazionali la scelta per ciò che riguarda la forma e i mezzi di intervento: in questo modo l’uso di direttive dettagliate (v.) risulterebbe estremamente limitato.