Principio di leale cooperazione
Principio di leale cooperazione art.10 Trattato CE
Il principio in esame pone a carico degli Stati membri l’onere di assicurare l’esecuzione degli obblighi comunitari derivanti dal trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità , facilitando a quest’ultima l’assolvimento dei compiti ed astenendosi dal porre in essere misure che possano compromettere la realizzazione degli scopi del trattato.
Esempi in tal senso possono essere rinvenuti nelle informazioni che gli Stati sono tenuti a fornire alla Commissione nell’esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia. Si è precisato, inoltre, che soggetti al principio di leale cooperazione non sono solo gli Stati membri, ma anche le istituzioni comunitarie, che si impegnano dando la loro collaborazione agli Stati ed in particolare agli organi giudiziari nazionali (sentenza 28 novembre 1991, Lussemburgo c. Parlamento, cause riunite C-231/88 e C-39/89).
Il principio in esame pone a carico degli Stati membri l’onere di assicurare l’esecuzione degli obblighi comunitari derivanti dal trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità , facilitando a quest’ultima l’assolvimento dei compiti ed astenendosi dal porre in essere misure che possano compromettere la realizzazione degli scopi del trattato.
Esempi in tal senso possono essere rinvenuti nelle informazioni che gli Stati sono tenuti a fornire alla Commissione nell’esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia. Si è precisato, inoltre, che soggetti al principio di leale cooperazione non sono solo gli Stati membri, ma anche le istituzioni comunitarie, che si impegnano dando la loro collaborazione agli Stati ed in particolare agli organi giudiziari nazionali (sentenza 28 novembre 1991, Lussemburgo c. Parlamento, cause riunite C-231/88 e C-39/89).