Principio di assimilazione
Principio di assimilazione art. 280 Trattato CE
In base a questo principio, che attiene al settore della lotta contro frodi (v.) comunitarie, gli interessi finanziari comunitari vengono assimilati a quelli nazionali, con la conseguenza che gli Stati sono tenuti ad agire con gli stessi mezzi ed adottando le stesse misure in entrambi i casi.
La base giuridica per l’azione comunitaria in tema di lotta alle frodi è costituita dall’articolo 280 del Trattato CE, che, al secondo paragrafo, impone agli Stati membri l’obbligo di combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunità con gli stessi mezzi che vengono adottati per combattere le frodi a livello nazionale. Per ciò che riguarda la tipologia delle misure da adottare, il Trattato di Amsterdam ha precisato (novellando il primo paragrafo dell’articolo 280), che tali misure devono essere “dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri”.
In base a questo principio, che attiene al settore della lotta contro frodi (v.) comunitarie, gli interessi finanziari comunitari vengono assimilati a quelli nazionali, con la conseguenza che gli Stati sono tenuti ad agire con gli stessi mezzi ed adottando le stesse misure in entrambi i casi.
La base giuridica per l’azione comunitaria in tema di lotta alle frodi è costituita dall’articolo 280 del Trattato CE, che, al secondo paragrafo, impone agli Stati membri l’obbligo di combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunità con gli stessi mezzi che vengono adottati per combattere le frodi a livello nazionale. Per ciò che riguarda la tipologia delle misure da adottare, il Trattato di Amsterdam ha precisato (novellando il primo paragrafo dell’articolo 280), che tali misure devono essere “dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri”.