Principio della neutralità dei contratti

Principio della neutralità dei contratti art. 3 Regolamento CE 17 giugno 1997, n. 1103/97

Principio in base al quale l’introduzione dell’euro (v.) non ha l’effetto di modificare gli strumenti giuridici, i cui termini restano invariati, seppur ridefiniti nella nuova moneta.
L’espressione strumento giuridico utilizzata dalla normativa comunitaria va intesa in senso molto ampio; sono infatti ricompresi in questa categoria le disposizioni normative, gli atti amministrativi, le decisioni giudiziarie, i contratti, gli atti giuridici unilaterali, gli strumenti di pagamento diversi dalle banconote e altri strumenti aventi efficacia giuridica.
Il contratto resta pertanto immutato; devono essere rispettate tutte le clausole di natura non monetaria stabilite dalle parti attraverso l’impiego degli strumenti già previsti, provvedendo unicamente a convertire nella nuova moneta gli importi pattuiti.
La neutralità dei contratti costituisce uno dei principi cardine introdotti dalla normativa comunitaria per disciplinare il passaggio dalla moneta nazionale alla moneta unica. Al pari del principio della continuità dei contratti (v.), che deriva naturalmente da esso e concerne la risoluzione del contratto, è applicabile a tutti i paesi dell’area comunitaria, compresi quelli che non aderiscono all’euro. Non è valido tuttavia per i paesi extracomunitari, i quali potrebbero essere indotti ad invocare il cambiamento della moneta quale circostanza straordinaria sopravvenuta e modificare così i termini di qualsiasi strumento avente efficacia giuridica.