Principio della cooperazione rafforzata
Principio della cooperazione rafforzata artt. 43-45 Trattato sull’Unione europea; art. 11 Trattato CE
Principio che attribuisce agli Stati membri che intendano perseguire determinate politiche comuni, a procedere anche in assenza di una volontà comune.
Le prime esperienze di cooperazione al di fuori del quadro comunitario si sono avute nell’ambito della libera circolazione delle persone (v.), con la firma della convenzione di Schengen (v.) da parte di soli cinque Stati, della politica sociale (v.), con la deroga per il Regno Unito in merito all’accordo sociale (v.) e dell’unione economica e monetaria (v. UEM) con l’esclusione della Grecia per il mancato rispetto dei criteri di convergenza (v.) e con la deroga per Danimarca e Gran Bretagna.
Solo con il Trattato di Amsterdam si è proceduto però alla istituzionalizzazione della cooperazione rafforzata, con l’inserimento del nuovo Titolo VII del Trattato sull’Unione europea.
L’art. 43 prevede, infatti, che gli Stati membri possono liberamente instaurare tra di loro una cooperazione rafforzata ricorrendo, se vogliono, alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal Trattato sull’Unione europea e dal Trattato CE (e quindi anche alla Corte di Giustizia).
Qualora ciò avvenga, la cooperazione rafforzata deve rispettare una serie di condizioni:
— promuovere gli obiettivi dell’Unione e proteggere i suoi interessi;
— rispettare i principi dei trattati e il contesto istituzionale unico (v.) dell’Unione;
— perseguire obiettivi che non è possibile realizzare utilizzando le procedure comunitarie;
— riguardare almeno la maggioranza degli Stati membri;
— non pregiudicare le competenze, i diritti, gli obblighi e gli interessi degli Stati membri non partecipanti;
— essere aperta agli Stati membri non partecipanti, qualora questi ultimi intendano aderirvi;
— rispettare le specifiche norme riguardanti i singoli >pilastri dell’Unione europea (v.).
Per quel che riguarda il primo pilastro (v.) la disciplina è regolata dall’art. 11 del Trattato CE e prevede la possibilità per gli Stati membri di instaurare tra di loro una cooperazione rafforzata a condizione che:
— non riguardi settori di competenza esclusiva della Comunità;
— non interferisca con le politiche, le azioni e i programmi comunitari;
— non riguardi la cittadinanza dell’Unione (v. Cittadinanza europea) né crei discriminazione tra i cittadini degli Stati membri;
— rimanga entro i limiti delle competenze comunitarie;
— non pregiudichi le condizioni di concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri.
Sul piano procedurale, la richiesta di autorizzazione deve essere presentata dagli Stati membri interessati alla Commissione che elabora una proposta da sottoporre alla votazione in seno al Consiglio.
Se un membro del Consiglio dichiara che intende opporsi alla concessione dell’autorizzazione per gravi e specificati motivi di politica interna, non si procede alla votazione.
Per quel che riguarda la procedura di adesione, lo Stato membro che intende partecipare alla cooperazione rafforzata instaurata deve notificare tale intenzione al Consiglio e alla Commissione; quest’ultima deve trasmettere un parere al Consiglio entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica ed, entro quattro mesi a partire dalla notifica, deve decidere sulla richiesta e sulle eventuali misure specifiche che ritiene necessarie.
La cooperazione rafforzata nel terzo pilastro (v.) deve attuarsi nel rispetto delle competenze della Comunità europea e degli obiettivi di questo pilastro e deve avere come scopo quello di consentire all’Unione di svilupparsi più rapidamente come spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.
La procedura per il rilascio dell’autorizzazione è sostanzialmente la stessa di quella esaminata per il pilastro comunitario: anche in questo caso l’autorizzazione è rilasciata dal Consiglio, ma la Commissione è solo chiamata ad esprimere un parere.
Per quanto concerne infine la procedura di adesione di uno Stato membro alla cooperazione rafforzata in atto, la richiesta anche in questo caso deve essere inoltrata al Consiglio e alla Commissione ma è quest’ultima che decide sulla domanda e sulle eventuali misure specifiche necessarie.
Principio che attribuisce agli Stati membri che intendano perseguire determinate politiche comuni, a procedere anche in assenza di una volontà comune.
Le prime esperienze di cooperazione al di fuori del quadro comunitario si sono avute nell’ambito della libera circolazione delle persone (v.), con la firma della convenzione di Schengen (v.) da parte di soli cinque Stati, della politica sociale (v.), con la deroga per il Regno Unito in merito all’accordo sociale (v.) e dell’unione economica e monetaria (v. UEM) con l’esclusione della Grecia per il mancato rispetto dei criteri di convergenza (v.) e con la deroga per Danimarca e Gran Bretagna.
Solo con il Trattato di Amsterdam si è proceduto però alla istituzionalizzazione della cooperazione rafforzata, con l’inserimento del nuovo Titolo VII del Trattato sull’Unione europea.
L’art. 43 prevede, infatti, che gli Stati membri possono liberamente instaurare tra di loro una cooperazione rafforzata ricorrendo, se vogliono, alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal Trattato sull’Unione europea e dal Trattato CE (e quindi anche alla Corte di Giustizia).
Qualora ciò avvenga, la cooperazione rafforzata deve rispettare una serie di condizioni:
— promuovere gli obiettivi dell’Unione e proteggere i suoi interessi;
— rispettare i principi dei trattati e il contesto istituzionale unico (v.) dell’Unione;
— perseguire obiettivi che non è possibile realizzare utilizzando le procedure comunitarie;
— riguardare almeno la maggioranza degli Stati membri;
— non pregiudicare le competenze, i diritti, gli obblighi e gli interessi degli Stati membri non partecipanti;
— essere aperta agli Stati membri non partecipanti, qualora questi ultimi intendano aderirvi;
— rispettare le specifiche norme riguardanti i singoli >pilastri dell’Unione europea (v.).
Per quel che riguarda il primo pilastro (v.) la disciplina è regolata dall’art. 11 del Trattato CE e prevede la possibilità per gli Stati membri di instaurare tra di loro una cooperazione rafforzata a condizione che:
— non riguardi settori di competenza esclusiva della Comunità;
— non interferisca con le politiche, le azioni e i programmi comunitari;
— non riguardi la cittadinanza dell’Unione (v. Cittadinanza europea) né crei discriminazione tra i cittadini degli Stati membri;
— rimanga entro i limiti delle competenze comunitarie;
— non pregiudichi le condizioni di concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri.
Sul piano procedurale, la richiesta di autorizzazione deve essere presentata dagli Stati membri interessati alla Commissione che elabora una proposta da sottoporre alla votazione in seno al Consiglio.
Se un membro del Consiglio dichiara che intende opporsi alla concessione dell’autorizzazione per gravi e specificati motivi di politica interna, non si procede alla votazione.
Per quel che riguarda la procedura di adesione, lo Stato membro che intende partecipare alla cooperazione rafforzata instaurata deve notificare tale intenzione al Consiglio e alla Commissione; quest’ultima deve trasmettere un parere al Consiglio entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica ed, entro quattro mesi a partire dalla notifica, deve decidere sulla richiesta e sulle eventuali misure specifiche che ritiene necessarie.
La cooperazione rafforzata nel terzo pilastro (v.) deve attuarsi nel rispetto delle competenze della Comunità europea e degli obiettivi di questo pilastro e deve avere come scopo quello di consentire all’Unione di svilupparsi più rapidamente come spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.
La procedura per il rilascio dell’autorizzazione è sostanzialmente la stessa di quella esaminata per il pilastro comunitario: anche in questo caso l’autorizzazione è rilasciata dal Consiglio, ma la Commissione è solo chiamata ad esprimere un parere.
Per quanto concerne infine la procedura di adesione di uno Stato membro alla cooperazione rafforzata in atto, la richiesta anche in questo caso deve essere inoltrata al Consiglio e alla Commissione ma è quest’ultima che decide sulla domanda e sulle eventuali misure specifiche necessarie.