Principio del mutuo riconoscimento
Principio del mutuo riconoscimento
È il principio fondamentale che scaturisce dalla giurisprudenza Cassis de Dijon (v.): esso implica l’accettazione, da parte di ogni Stato della Comunità, dei prodotti legalmente o lealmente fabbricati negli altri Stati membri, anche se secondo prescrizioni diverse da quelle nazionali, purché i prodotti in questione rispondono in maniera adeguata alle esigenze normative dello Stato importatore.
Il principio del mutuo riconoscimento trova il suo fondamento nella reciproca fiducia tra Stati che, pur presentando tradizioni culturali e normative diverse, sono legati da vincoli di affinità dettati dall’appartenenza alla Comunità. Tali vincoli sono in grado di giustificare la fiducia che ogni Stato può riporre nei confronti della legislazione degli altri Stati contraenti.
Corollario del principio dell’“accettazione dei prodotti legalmente e lealmente fabbricati nella Comunità” è il principio del mutuo riconoscimento delle regole tecniche, prescrizioni e certificati richiesti dagli Stati diversi da quello importatore, purché il livello di tutela dell’obiettivo perseguito sia equivalente.
Ulteriore limitazione è data dal rispetto del principio di proporzionalità (v.), in omaggio al quale deve esserci congruità tra gli obiettivi da raggiungere e gli strumenti appropriati per il perseguimento degli stessi. In altre parole, uno Stato membro non potrebbe imporre agli altri un livello di tutela eccessivo rispetto all’obiettivo da raggiungere.
È il principio fondamentale che scaturisce dalla giurisprudenza Cassis de Dijon (v.): esso implica l’accettazione, da parte di ogni Stato della Comunità, dei prodotti legalmente o lealmente fabbricati negli altri Stati membri, anche se secondo prescrizioni diverse da quelle nazionali, purché i prodotti in questione rispondono in maniera adeguata alle esigenze normative dello Stato importatore.
Il principio del mutuo riconoscimento trova il suo fondamento nella reciproca fiducia tra Stati che, pur presentando tradizioni culturali e normative diverse, sono legati da vincoli di affinità dettati dall’appartenenza alla Comunità. Tali vincoli sono in grado di giustificare la fiducia che ogni Stato può riporre nei confronti della legislazione degli altri Stati contraenti.
Corollario del principio dell’“accettazione dei prodotti legalmente e lealmente fabbricati nella Comunità” è il principio del mutuo riconoscimento delle regole tecniche, prescrizioni e certificati richiesti dagli Stati diversi da quello importatore, purché il livello di tutela dell’obiettivo perseguito sia equivalente.
Ulteriore limitazione è data dal rispetto del principio di proporzionalità (v.), in omaggio al quale deve esserci congruità tra gli obiettivi da raggiungere e gli strumenti appropriati per il perseguimento degli stessi. In altre parole, uno Stato membro non potrebbe imporre agli altri un livello di tutela eccessivo rispetto all’obiettivo da raggiungere.