Principi generali di diritto comunitario
Principi generali di diritto comunitario
L’individuazione dei principi generali di diritto comunitario è avvenuta ad opera della Corte di Giustizia che, nello svolgimento della sua funzione volta ad assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’attuazione dei trattati, prevista dall’art. 220, ha colmato alcune lacune normative presenti nei trattati comunitari, dato il loro carattere iniziale prettamente economico, formando di conseguenza un diritto comunitario non scritto.
In tal senso anche la Corte di Giustizia che, nella sentenza n. 309 del 18 dicembre 1997 ha affermato che “i principi generali del diritto sono parte integrante dell’ordinamento comunitario soltanto nella misura in cui sono collegati a situazioni disciplinate dal diritto comunitario”. In particolare la sentenza fa riferimento alla protezione dei diritti individuali, riconosciuti e tutelati dall’ordinamento comunitario, ma solo con riferimento a situazioni disciplinate da tale ordinamento.
I principi generali si pongono al vertice delle fonti di diritto comunitario (v.) rientrando nella categoria del diritto comunitario originario (v.): essi, quindi, non possono essere disattesi dalle istituzioni comunitarie né dagli Stati membri nell’esercizio delle proprie competenze.
La Corte di Giustizia è l’unica istituzione competente ad interpretare le norme comunitarie, ricorrendo ai principi generali e colmando in tal modo le lacune del diritto comunitario.
Si suole distinguere i principi generali in due categorie:
— principi generali di diritto mutuati dai sistemi giuridici nazionali che, essendo comuni ad ogni ordinamento giuridico, rappresentano la base comune dell’ordinamento comunitario. Tra di essi si suole ricordare: la certezza del diritto, la irretroattività della legge penale, la proporzionalità dell’azione amministrativa, il rispetto dei diritti quesiti, l’affidamento dei terzi in buona fede, la forza maggiore etc.;
— principi generali propri del diritto comunitario. Possono ricavarsi dai testi scritti dell’ordinamento comunitario o possono desumersi dalla natura e dalle finalità dell’organizzazione. Rientrano in questo gruppo i principi di solidarietà tra gli Stati membri, della preferenza comunitaria, del primato del diritto comunitario, del mutuo riconoscimento, della diretta applicabilità del diritto comunitario, dell’equilibrio istituzionale etc.
Il Trattato CE richiama espressamente i principi generali di diritto solo all’art. 288 in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità quando afferma che “la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni”.
Il nucleo centrale dei principi generali, però, è quello che riguarda la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo (v. Diritti umani). L’esigenza di una tutela in tale ambito è stata affermata fin dal 1969 dalla Corte di Giustizia che ha cercato di colmare questa grave lacuna dei trattati comunitari attraverso la sua giurisprudenza.
L’individuazione dei principi generali di diritto comunitario è avvenuta ad opera della Corte di Giustizia che, nello svolgimento della sua funzione volta ad assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’attuazione dei trattati, prevista dall’art. 220, ha colmato alcune lacune normative presenti nei trattati comunitari, dato il loro carattere iniziale prettamente economico, formando di conseguenza un diritto comunitario non scritto.
In tal senso anche la Corte di Giustizia che, nella sentenza n. 309 del 18 dicembre 1997 ha affermato che “i principi generali del diritto sono parte integrante dell’ordinamento comunitario soltanto nella misura in cui sono collegati a situazioni disciplinate dal diritto comunitario”. In particolare la sentenza fa riferimento alla protezione dei diritti individuali, riconosciuti e tutelati dall’ordinamento comunitario, ma solo con riferimento a situazioni disciplinate da tale ordinamento.
I principi generali si pongono al vertice delle fonti di diritto comunitario (v.) rientrando nella categoria del diritto comunitario originario (v.): essi, quindi, non possono essere disattesi dalle istituzioni comunitarie né dagli Stati membri nell’esercizio delle proprie competenze.
La Corte di Giustizia è l’unica istituzione competente ad interpretare le norme comunitarie, ricorrendo ai principi generali e colmando in tal modo le lacune del diritto comunitario.
Si suole distinguere i principi generali in due categorie:
— principi generali di diritto mutuati dai sistemi giuridici nazionali che, essendo comuni ad ogni ordinamento giuridico, rappresentano la base comune dell’ordinamento comunitario. Tra di essi si suole ricordare: la certezza del diritto, la irretroattività della legge penale, la proporzionalità dell’azione amministrativa, il rispetto dei diritti quesiti, l’affidamento dei terzi in buona fede, la forza maggiore etc.;
— principi generali propri del diritto comunitario. Possono ricavarsi dai testi scritti dell’ordinamento comunitario o possono desumersi dalla natura e dalle finalità dell’organizzazione. Rientrano in questo gruppo i principi di solidarietà tra gli Stati membri, della preferenza comunitaria, del primato del diritto comunitario, del mutuo riconoscimento, della diretta applicabilità del diritto comunitario, dell’equilibrio istituzionale etc.
Il Trattato CE richiama espressamente i principi generali di diritto solo all’art. 288 in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità quando afferma che “la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni”.
Il nucleo centrale dei principi generali, però, è quello che riguarda la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo (v. Diritti umani). L’esigenza di una tutela in tale ambito è stata affermata fin dal 1969 dalla Corte di Giustizia che ha cercato di colmare questa grave lacuna dei trattati comunitari attraverso la sua giurisprudenza.