Principi dei fondi strutturali
Principi dei fondi strutturali Regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1260/1999
Sono cosi definiti gli orientamenti generali che disciplinano gli interventi dei fondi strutturali (v.) nell’ambito della politica di coesione economica e sociale (v.), così come definiti dal regolamento del 1999. I principi sono:
— complementarietà e partenariato. Le azioni comunitarie devono essere complementari alle corrispondenti azioni a livello nazionale o devono essere un contributo di queste ultime. Esse si basano su una stretta concertazione tra la Commissione e lo Stato membro, coinvolgendo anche le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e gli altri organismi competenti in tale ambito. Il partenariato riguarda la preparazione, il finanziamento, la sorveglianza e la valutazione degli interventi in modo da realizzare una gestione decentrata dell’intervento dei fondi;
— coordinamento. L’efficacia del principio di partenariato è assicurata dal coordinamento tra i vari fondi attraverso:
a) i piani pluriennali, elaborati dalle autorità competenti designate dallo Stato membro a livello nazionale, regionale o altro, e presentati alla Commissione;
b) i quadri comunitari di sostegno (v. QCS);
c) i documenti unici di programmazione (v. DOCUP);
d) la sorveglianza e la valutazione degli interventi eseguiti in forza di un obiettivo;
e) la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (v. GUCE) di orientamenti generali indicativi sulle politiche comunitarie concordate in modo da aiutare le competenti autorità nazionali e regionali ad elaborare piani ed eventuali revisioni degli interventi;
— addizionalità. Tale principio prevede che, per assicurare un reale impatto economico, i contributi comunitari non possono sosti-tuirsi a quelli nazionali di natura strutturale. A tal proposito la Commissione e lo Stato membro stabiliscono di concerto il livello di spese pubbliche, cui vanno ad aggiungersi gli stanziamenti della Comunità per realizzare le finalità concordate. È previsto, inoltre, un periodo di programmazione durante il quale viene organizzata l’azione congiunta sottoposta successivamente a tre verifiche: ex-ante, che funge da quadro di riferimento per tutto il periodo della programmazione, intermedia, entro tre anni dall’approvazione del QCS o dei DOCUP, ex-post entro il 31 dicembre 2005;
— compatibilità. Le operazioni oggetto di finanziamento dei fondi strutturali devono essere conformi alle disposizioni del trattato, degli atti comunitari e delle politiche comunitarie (v.).
Sono cosi definiti gli orientamenti generali che disciplinano gli interventi dei fondi strutturali (v.) nell’ambito della politica di coesione economica e sociale (v.), così come definiti dal regolamento del 1999. I principi sono:
— complementarietà e partenariato. Le azioni comunitarie devono essere complementari alle corrispondenti azioni a livello nazionale o devono essere un contributo di queste ultime. Esse si basano su una stretta concertazione tra la Commissione e lo Stato membro, coinvolgendo anche le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e gli altri organismi competenti in tale ambito. Il partenariato riguarda la preparazione, il finanziamento, la sorveglianza e la valutazione degli interventi in modo da realizzare una gestione decentrata dell’intervento dei fondi;
— coordinamento. L’efficacia del principio di partenariato è assicurata dal coordinamento tra i vari fondi attraverso:
a) i piani pluriennali, elaborati dalle autorità competenti designate dallo Stato membro a livello nazionale, regionale o altro, e presentati alla Commissione;
b) i quadri comunitari di sostegno (v. QCS);
c) i documenti unici di programmazione (v. DOCUP);
d) la sorveglianza e la valutazione degli interventi eseguiti in forza di un obiettivo;
e) la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (v. GUCE) di orientamenti generali indicativi sulle politiche comunitarie concordate in modo da aiutare le competenti autorità nazionali e regionali ad elaborare piani ed eventuali revisioni degli interventi;
— addizionalità. Tale principio prevede che, per assicurare un reale impatto economico, i contributi comunitari non possono sosti-tuirsi a quelli nazionali di natura strutturale. A tal proposito la Commissione e lo Stato membro stabiliscono di concerto il livello di spese pubbliche, cui vanno ad aggiungersi gli stanziamenti della Comunità per realizzare le finalità concordate. È previsto, inoltre, un periodo di programmazione durante il quale viene organizzata l’azione congiunta sottoposta successivamente a tre verifiche: ex-ante, che funge da quadro di riferimento per tutto il periodo della programmazione, intermedia, entro tre anni dall’approvazione del QCS o dei DOCUP, ex-post entro il 31 dicembre 2005;
— compatibilità. Le operazioni oggetto di finanziamento dei fondi strutturali devono essere conformi alle disposizioni del trattato, degli atti comunitari e delle politiche comunitarie (v.).