Prima fase
Prima fase artt. 98-104 Trattato CE
Periodo intercorrente tra il 1° luglio 1990 ed il 1° gennaio 1994 durante il quale le istituzioni comunitarie e gli Stati membri dovevano agire nel pieno rispetto dei principi del libero mercato, considerando la politica economica (v.) come una questione di interesse comune e cercando di realizzare la piena convergenza dei risultati economici.
Gli indirizzi di massima per le singole politiche economiche erano adottati dal Consiglio, a maggioranza qualificata, mentre era compito dello Stato membro, secondo un meccanismo di sorveglianza multilaterale (v.), trasmettere alla Commissione le informazioni circa le misure adottate nell’ambito della loro politica economica. Nel caso in cui veniva accertato che le politiche economiche di uno Stato membro non erano coerenti con gli indirizzi di massima fissati dal Consiglio, o rischiavano di compromettere il corretto funzionamento dell’unione economica e monetaria, il Consiglio poteva rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Inoltre, qualora uno Stato membro si fosse trovato in difficoltà oppure avesse avuto gravi difficoltà a causa di circostanze eccezionali, che sfuggivano al suo controllo, il Consiglio avrebbe potuto concedere allo Stato membro interessato, a determinate condizioni, un’assistenza finanziaria.
Periodo intercorrente tra il 1° luglio 1990 ed il 1° gennaio 1994 durante il quale le istituzioni comunitarie e gli Stati membri dovevano agire nel pieno rispetto dei principi del libero mercato, considerando la politica economica (v.) come una questione di interesse comune e cercando di realizzare la piena convergenza dei risultati economici.
Gli indirizzi di massima per le singole politiche economiche erano adottati dal Consiglio, a maggioranza qualificata, mentre era compito dello Stato membro, secondo un meccanismo di sorveglianza multilaterale (v.), trasmettere alla Commissione le informazioni circa le misure adottate nell’ambito della loro politica economica. Nel caso in cui veniva accertato che le politiche economiche di uno Stato membro non erano coerenti con gli indirizzi di massima fissati dal Consiglio, o rischiavano di compromettere il corretto funzionamento dell’unione economica e monetaria, il Consiglio poteva rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Inoltre, qualora uno Stato membro si fosse trovato in difficoltà oppure avesse avuto gravi difficoltà a causa di circostanze eccezionali, che sfuggivano al suo controllo, il Consiglio avrebbe potuto concedere allo Stato membro interessato, a determinate condizioni, un’assistenza finanziaria.