Presidenza del Consiglio

Presidenza del Consiglio artt. 203-204 Trattato CE; artt. 18, 21, 22, 24, 39 Trattato sull’Unione europea

Carica assegnata a turno agli Stati membri con durata semestrale (v. Presidenza semestrale).
I compiti principali della Presidenza sono:
— rappresentare il Consiglio nelle trattative con organismi esterni e con le altre istituzioni comunitarie (soprattutto con il Parlamento europeo);
— organizzare (in collaborazione con il Segretario del Consiglio) e presiedere a tutte le riunioni dei gruppi del Consiglio. Esercita in questo modo una intensa attività di controllo sulla frequenza delle riunioni, sulle discussioni in seno ad esse, e sull’ordine del giorno;
— assicurare coerenza, continuità e sviluppo politico attraverso la cooperazione tra la precedente, l’attuale e la successiva Presidenza;
— promuovere iniziative ed operare affinché queste siano oggetto di consensi.
Nell’ambito della PESC (v.) e della CGAI (v.), il ruolo della Presidenza del Consiglio è ulteriormente rafforzato. Spetta infatti alla Presidenza il compito di rappresentare l’Unione e promuovere il coordinamento dell’attività svolta in questi settori.