Presidente della Commissione
Presidente della Commissione artt. 214 e 219 Trattato CE
Persona designata dai governi degli Stati membri alla guida della Commissione delle Comunità europee (v.) la cui nomina deve essere approvata dal Parlamento europeo; resta in carica per 5 anni e svolge un ruolo rappresentativo di primo piano.
La durata del mandato è stata modificata con il Trattato sull’Unione europea portandola da quattro a cinque anni (rinnovabile), per allinearla alla durata della legislatura del Parlamento.
La nomina del Presidente della Commissione, secondo la procedura in vigore dal gennaio 1995, si articola in quattro fasi:
— prima fase. I governi degli Stati membri consultano il Parlamento europeo prima di nominare di comune accordo la persona che intendono designare quale Presidente della Commissione. Questi è invitato a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo, sulla quale si apre una discussione;
— seconda fase. Il Parlamento approva o respinge la proposta di designazione a maggioranza dei voti espressi. Qualora non la approvi, il Presidente del Parlamento invita gli Stati membri a presentare un nuovo candidato;
— terza fase. I governi degli Stati membri designano, di comune accordo con il Presidente designato, le altre persone che intendono nominare membri della Commissione;
— quarta fase. Il Presidente e i commissari, nella loro collegialità, sono sottoposti all’approvazione del Parlamento e sono nominati ufficialmente.
Il Presidente convoca le riunioni della Commissione una volta alla settimana oppure ogni volta che lo ritiene necessario e propone l’ordine del giorno. Egli inoltre è direttamente responsabile della supervisione di alcuni tra i più importanti servizi amministrativi della Commissione (il Segretariato generale e il Servizio giuridico) e può assumersi specifici portafogli politici.
Il Trattato di Amsterdam (v.) ha provveduto ad investire la Commissione di un ruolo più incisivo tramite il conferimento al suo Presidente di una maggiore discrezionalità nella scelta dei commissari da presentare al Parlamento per l’investitura e nell’assegnazione dei compiti all’interno del collegio.
Le disposizioni del Trattato ribadiscono inoltre l’attribuzione della leadership politica al Presidente, precisando che la Commissione agisce nell’ambito degli orientamenti politici da lui delineati.
Persona designata dai governi degli Stati membri alla guida della Commissione delle Comunità europee (v.) la cui nomina deve essere approvata dal Parlamento europeo; resta in carica per 5 anni e svolge un ruolo rappresentativo di primo piano.
La durata del mandato è stata modificata con il Trattato sull’Unione europea portandola da quattro a cinque anni (rinnovabile), per allinearla alla durata della legislatura del Parlamento.
La nomina del Presidente della Commissione, secondo la procedura in vigore dal gennaio 1995, si articola in quattro fasi:
— prima fase. I governi degli Stati membri consultano il Parlamento europeo prima di nominare di comune accordo la persona che intendono designare quale Presidente della Commissione. Questi è invitato a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo, sulla quale si apre una discussione;
— seconda fase. Il Parlamento approva o respinge la proposta di designazione a maggioranza dei voti espressi. Qualora non la approvi, il Presidente del Parlamento invita gli Stati membri a presentare un nuovo candidato;
— terza fase. I governi degli Stati membri designano, di comune accordo con il Presidente designato, le altre persone che intendono nominare membri della Commissione;
— quarta fase. Il Presidente e i commissari, nella loro collegialità, sono sottoposti all’approvazione del Parlamento e sono nominati ufficialmente.
Il Presidente convoca le riunioni della Commissione una volta alla settimana oppure ogni volta che lo ritiene necessario e propone l’ordine del giorno. Egli inoltre è direttamente responsabile della supervisione di alcuni tra i più importanti servizi amministrativi della Commissione (il Segretariato generale e il Servizio giuridico) e può assumersi specifici portafogli politici.
Il Trattato di Amsterdam (v.) ha provveduto ad investire la Commissione di un ruolo più incisivo tramite il conferimento al suo Presidente di una maggiore discrezionalità nella scelta dei commissari da presentare al Parlamento per l’investitura e nell’assegnazione dei compiti all’interno del collegio.
Le disposizioni del Trattato ribadiscono inoltre l’attribuzione della leadership politica al Presidente, precisando che la Commissione agisce nell’ambito degli orientamenti politici da lui delineati.