Presidente del Parlamento europeo

Presidente del Parlamento europeo art. 197 Trattato CE; artt. 14, 17-19 Regolamento interno del Parlamento europeo

È eletto per due anni e mezzo dal Parlamento a maggioranza assoluta dei voti espressi, nei primi tre turni; al quarto turno si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati dei turni precedenti.
Il Presidente forma, insieme ai quattordici vicepresidenti del Parlamento europeo e ai cinque questori, l’Ufficio di presidenza (v.).
Il Presidente, che riveste un ruolo politico di primaria importanza, esercita le seguenti funzioni:
— di protocollo e di rappresentanza;
— dirige i lavori e i dibattiti del Parlamento, esercitando anche poteri disciplinari per regolare lo svolgimento delle discussioni;
— è invitato ad esprimersi all’inizio dei lavori del Consiglio europeo.
Egli inoltre svolge un ruolo di notevole importanza nel dialogo tra le diverse istituzioni della Comunità: ad esempio insieme al Presidente della Commissione (v.) e al Presidente del Consiglio (v. Presidenza del Consiglio) partecipa alle riunioni per risolvere le questioni sull’attribuzione delle spese in bilancio.